Cassazione Civile, Ordinanza n. 22590/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per lavori edilizi, nel quale l'appaltatrice, poi fallita, aveva agito per il mancato pagamento di uno stato di avanzamento lavori. Nel giudizio di primo grado la committente era rimasta contumace, assumendo che tra le parti fossero intervenuti accordi stragiudiziali transattivi con successivi pagamenti complessivi, che avrebbero dovuto comportare l'abbandono della causa; nonostante ciò, il tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto e condannato la committente al pagamento di una somma rilevante. Dopo un primo passaggio in cassazione, che aveva cassato la declaratoria di inammissibilità dell'appello e rinviato alla corte territoriale, la committente ha riproposto i motivi di gravame deducendo la violazione dell'art. 88 c.p.c. per il comportamento doloso e non leale della controparte, che avrebbe occultato gli accordi transattivi e indotto la mancata costituzione in primo grado. Con il ricorso per cassazione qui esaminato, la ricorrente ha però censurato soprattutto la sentenza di appello per violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto inammissibile la produzione documentale e la prova del pagamento, nonostante si trattasse di fatti estintivi del credito già dedotti e supportati da quietanze e documenti idonei a dimostrare l'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la corte d'appello aveva errato nel considerare non ammissibile in appello la produzione dei documenti relativi ai pagamenti, poiché i fatti estintivi della pretesa creditoria erano già intervenuti e dedotti nel giudizio di gravame. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel testo previgente dell'art. 345, comma 3, c.p.c., sono ammissibili in appello i documenti nuovi indispensabili, cioè quelli idonei a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale, e ha ricordato che il pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è eccezione anche rilevabile d'ufficio e può essere sollevata pure per la prima volta in appello. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
viene richiamato come base del giudizio di rinvio dopo la precedente cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.
il vizio dedotto è stato inquadrato come nullità processuale per violazione di norme sul giudizio di appello.
nella versione vigente al tempo del giudizio di appello
nel testo previgente alla riforma del 2012 consente la produzione di documenti nuovi indispensabili; la Corte afferma che i documenti attestanti il pagamento non erano preclusi se indispensabili e relativi a fatti estintivi già dedotti.
violazione del dovere di lealtà sancito dall'art.88 c.p.c.
è evocato dalla ricorrente per denunciare il comportamento processuale non leale della controparte, che avrebbe occultato gli accordi transattivi.
Massime di principio
- Nel regime previgente dell'art. 345, comma 3, c.p.c., in appello sono ammissibili i documenti nuovi qualificabili come indispensabili, ossia quelli idonei da soli a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale o a provare un fatto decisivo rimasto non dimostrato.
- Il pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è eccezione rilevabile anche d'ufficio dal giudice; pertanto la relativa questione può essere proposta anche per la prima volta in appello, se risulta dagli atti e dalle prove acquisite o prodotte nei limiti consentiti.
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per vizio processuale, i fatti estintivi del diritto già dedotti nel precedente grado di appello non possono essere ignorati per una lettura eccessivamente restrittiva delle preclusioni, se le relative prove erano già state offerte o si collocano temporalmente dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie del primo grado.
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