Cassazione Penale, Sentenza n. 16615/2022 del 29/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/10/2021 con cui il G.i.p. ha rigettato la richiesta di revoca della confisca disposta a carico del figlio, Michele Acunzo, con sentenza n. 346/2020 (irrevocabile dal 22/4/2021). La ricorrente deduceva un unico vizio: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la cassaforte contenente il denaro era collocata nell'androne di un palazzo ad uso esclusivo della famiglia Acunzo e quindi nella disponibilità anche della madre; che la posizione della cassaforte la rendeva accessibile all'Acunzo; e che i redditi leciti della ricorrente e della sua famiglia rendevano verosimile la sua disponibilità della somma confiscata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza si fondasse su una diversa valutazione degli stessi fatti già esaminati dal G.i.p., configurando un riesame di merito non consentito. La Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del G.i.p., che ha osservato: a) mancavano elementi per affermare la disponibilità della cassaforte all'intero nucleo familiare (quindi anche alla madre); b) non era plausibile che una cassaforte fosse collocata nell'androne di uno stabile invece che all'interno di un'abitazione privata; c) era coerente che l'imputato avesse posto i proventi in un luogo non direttamente riconducibile alla sua abitazione pur avendone la chiave. Dichiarata l'inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha disposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., avendo rilevato che non vi era colpa nella proposizione del ricorso ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
Applicato per stabilire che, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso e in assenza di colpa nella proposizione dello stesso, la ricorrente è tenuta al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (quantificata in euro 3.000,00).
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare il principio secondo cui, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; tale rilievo incide sull'applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. relativamente alla somma da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è sede per un nuovo apprezzamento del merito dei fatti: se il ricorso si limita a proporre una diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito, è inammissibile.
- Per ottenere la revoca di una confisca disposta a carico di terzi occorre offrire elementi probatori idonei a dimostrare la esclusiva disponibilità del bene in capo al ricorrente; mere supposizioni o argomentazioni alternative non sono sufficienti.
- Le valutazioni del G.i.p. sui profili di fatto (es. collocazione della cassaforte, accessibilità del luogo, titolarità o disponibilità) godono di ampia discrezionalità e sono difficilmente censurabili in sede di legittimità se motivate logicamente.
- Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare una somma alla Cassa delle ammende; la Corte può modulare tale sanzione anche qualora non rilevi colpa grave nella proposizione del ricorso.
- Se si vuol contestare una confisca in situazioni analoghe, è necessario presentare all'organo che decide elementi nuovi, specifici e documentati che non siano già stati esaminati dal giudice di merito.
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