Cassazione Penale, Sentenza n. 47011/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato espletamento del giudizio controfattuale e per l'omessa valutazione dell'eventuale mancato uso delle cinture di sicurezza da parte della vittima, elemento ritenuto determinante ai fini del nesso eziologico; 2) vizio della motivazione relativo alla selezione e valutazione delle prove, con critica alle conclusioni sulle tracce di frenata, alla sovrastima delle fotografie e alla contestazione del limite di velocità indicato (si sostiene che il limite fosse 90 km/h e non 50); 3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nella determinazione della pena, contestando la comparazione delle circostanze e chiedendo il riconoscimento prevalente delle generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione di merito (Tribunale e Corte d'appello) fosse corretta e supportata da elementi probatori, in particolare dalle tracce sull'asfalto e dalle fotografie che confermerebbero la parziale invasione della corsia opposta da parte dell'imputato e la dinamica dell'impatto. Le censure difensive sono state considerate come una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non ammissibile in sede di legittimità. Anche il motivo relativo alla pena è stato dichiarato manifestamente infondato: la pena, applicata al minimo edittale, è stata ritenuta congrua e la mancata prevalenza delle generiche è valutazione che non incide in presenza di pena non sotto il minimo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Applicato per disporre la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto non sussistente assenza di colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Principio giurisprudenziale sulla limitata sindacabilità del merito in sede di legittimità
La Corte ha richiamato il consolidato principio per cui la Cassazione non può riesaminare i fatti e la valutazione delle prove quando la decisione di merito è conforme e motivata; le doglianze che mirano a una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili salvo vizi specifici di motivazione o di diritto.
Massime di principio
- La Corte di cassazione si limita a verificare vizi di diritto e di motivazione non la riconsiderazione complessiva delle risultanze probatorie: chi impugna deve dimostrare errori motivazionali o violazioni di legge evidenti, non proporre una diversa lettura dei fatti.
- In casi di incidenti stradali la non eccedenza del limite di velocità non esclude la responsabilità se la velocità è comunque inadeguata alle circostanze (curva, dosso, scarsa visibilità, assenza di illuminazione): va valutata l'adeguatezza rispetto alle condizioni concrete.
- L'assenza di specifica prova dell'uso o meno delle cinture di sicurezza può essere rilevante ma non automatica causa esimente: occorre inserirla nel quadro probatorio e dimostrarne l'incidenza sul nesso causale tra condotta e decesso.
- Le tracce sull'asfalto e gli elementi materiali rinvenuti (pezzi dell'impatto, chiazza di olio, segni di scarrocciamento) costituiscono prove concrete che, se ritenute coerenti e non efficacemente confutate, possono sostituire la mera ricostruzione testimoniale.
- Sulla determinazione della pena: il riconoscimento delle attenuanti generiche funziona principalmente per consentire l'abbassamento al di sotto del minimo edittale; se la pena è commisurata al minimo o sopra, il diniego della prevalenza delle generiche è valutazione di calcolo che non costituisce di per sé vizio.
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