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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47011/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato espletamento del giudizio controfattuale e per l'omessa valutazione dell'eventuale mancato uso delle cinture di sicurezza da parte della vittima, elemento ritenuto determinante ai fini del nesso eziologico; 2) vizio della motivazione relativo alla selezione e valutazione delle prove, con critica alle conclusioni sulle tracce di frenata, alla sovrastima delle fotografie e alla contestazione del limite di velocità indicato (si sostiene che il limite fosse 90 km/h e non 50); 3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nella determinazione della pena, contestando la comparazione delle circostanze e chiedendo il riconoscimento prevalente delle generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione di merito (Tribunale e Corte d'appello) fosse corretta e supportata da elementi probatori, in particolare dalle tracce sull'asfalto e dalle fotografie che confermerebbero la parziale invasione della corsia opposta da parte dell'imputato e la dinamica dell'impatto. Le censure difensive sono state considerate come una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non ammissibile in sede di legittimità. Anche il motivo relativo alla pena è stato dichiarato manifestamente infondato: la pena, applicata al minimo edittale, è stata ritenuta congrua e la mancata prevalenza delle generiche è valutazione che non incide in presenza di pena non sotto il minimo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto non sussistente assenza di colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Principio giurisprudenziale sulla limitata sindacabilità del merito in sede di legittimità

    La Corte ha richiamato il consolidato principio per cui la Cassazione non può riesaminare i fatti e la valutazione delle prove quando la decisione di merito è conforme e motivata; le doglianze che mirano a una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili salvo vizi specifici di motivazione o di diritto.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione si limita a verificare vizi di diritto e di motivazione non la riconsiderazione complessiva delle risultanze probatorie: chi impugna deve dimostrare errori motivazionali o violazioni di legge evidenti, non proporre una diversa lettura dei fatti.
  • In casi di incidenti stradali la non eccedenza del limite di velocità non esclude la responsabilità se la velocità è comunque inadeguata alle circostanze (curva, dosso, scarsa visibilità, assenza di illuminazione): va valutata l'adeguatezza rispetto alle condizioni concrete.
  • L'assenza di specifica prova dell'uso o meno delle cinture di sicurezza può essere rilevante ma non automatica causa esimente: occorre inserirla nel quadro probatorio e dimostrarne l'incidenza sul nesso causale tra condotta e decesso.
  • Le tracce sull'asfalto e gli elementi materiali rinvenuti (pezzi dell'impatto, chiazza di olio, segni di scarrocciamento) costituiscono prove concrete che, se ritenute coerenti e non efficacemente confutate, possono sostituire la mera ricostruzione testimoniale.
  • Sulla determinazione della pena: il riconoscimento delle attenuanti generiche funziona principalmente per consentire l'abbassamento al di sotto del minimo edittale; se la pena è commisurata al minimo o sopra, il diniego della prevalenza delle generiche è valutazione di calcolo che non costituisce di per sé vizio.

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