Cassazione Penale, Sentenza n. 49284/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza relativo alla decisione su un'istanza di dissequestro e sulla sostituzione del custode giudiziario di un'area demaniale sottoposta a sequestro. La questione verteva sull'interpretazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 161/2017 all'art. 104-bis disp. att. c.p.p.: il GIP ha declinato la propria competenza sostenendo che le istanze di revoca/restituzione del sequestro fossero di competenza del giudice che procede, mentre la Corte di appello (che aveva disposto il sequestro) aveva trasmesso le istanze al GIP ritenendosi competente per i provvedimenti attinenti all'amministrazione dei beni sottoposti a vincolo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha risolto la controversia attribuendo la competenza alla Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto. La Cassazione ha ritenuto che, alla luce della novella di cui alla legge n. 161/2017 (art. 104-bis, commi 1-bis e 1-ter disp. att. c.p.p.), il giudice che ha disposto il sequestro è competente per le questioni connesse all'amministrazione dei beni sottoposti a vincolo per tutta la durata del procedimento, mentre le norme che regolano la revoca del sequestro e la restituzione dei beni restano riferite alla disciplina della competenza dettata dagli artt. 321, 279 c.p.p. e dall'art. 91 disp. att. c.p.p. Gli atti vengono quindi trasmessi alla Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, dichiarata competente a provvedere sull'istanza di dissequestro.
Norme richiamate
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. (e legge n. 161/2017)
"aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia..."; "Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159..."
La Corte ha interpretato che la novella del 2017 ha concentrato in capo al giudice che ha disposto il sequestro le attribuzioni gestorie e i compiti relativi all'amministrazione dei beni sottoposti a vincolo per tutta la durata del procedimento.
art. 91 disp. att. cod. proc. pen.
"nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza...; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato"
Rimane fermo che la competenza a decidere sulla revoca del sequestro e sulla restituzione dei beni va individuata con riferimento alle regole processuali tradizionali sull'attribuzione della competenza (giudice che procede), come dettate da questa disposizione.
Richiamato per distinguere le ipotesi: l'art. 321 disciplina il sequestro preventivo e le istanze di revoca; la Cassazione conferma che le norme sul sequestro rimangono operative per stabilire quale giudice sia competente in ordine alla revoca.
Richiamato in relazione alla individuazione del giudice competente sulle misure cautelari nel corso del procedimento; utile per stabilire la competenza per le istanze di revoca/restituzione.
Norma che disciplina il conflitto di attribuzione tra giudici: la Corte ha ritenuto il conflitto ammissibile e ha proceduto a dichiarare la competenza in base a tale istituto.
Massime di principio
- Se il sequestro riguarda beni per i quali è necessaria una gestione/amministrazione (art. 104-bis disp. att. c.p.p.), le questioni attinenti alla nomina, alla revoca dell'amministratore e all'amministrazione dei beni spettano al giudice che ha disposto il sequestro per tutta la durata del procedimento.
- Le istanze di revoca del sequestro e le richieste di restituzione dei beni vanno valutate alla luce delle norme tradizionali sulla competenza (art. 321 c.p.p., art. 279 c.p.p., art. 91 disp. att. c.p.p.); la novella del 2017 non ha esteso al giudice che dispone il sequestro la competenza generale sulla revoca/restituzione se non espressamente previsto.
- In caso di contemporanea ricusa di provvedere da parte di due giudici (ognuno indicando la competenza dell'altro), si configura un conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 28 c.p.p.; la Corte di legittimità decide quale sia l'autorità competente e dispone la trasmissione degli atti.
- Nelle questioni similari è fondamentale distinguere tra provvedimenti di gestione/amministrazione dei beni (competenza del giudice che ha disposto il sequestro, se rientrano in art. 104-bis) e provvedimenti di merito sulla misura (revoca/restituzione), che seguono le regole ordinarie di competenza processuale.
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