Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49284/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza relativo alla decisione su un'istanza di dissequestro e sulla sostituzione del custode giudiziario di un'area demaniale sottoposta a sequestro. La questione verteva sull'interpretazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 161/2017 all'art. 104-bis disp. att. c.p.p.: il GIP ha declinato la propria competenza sostenendo che le istanze di revoca/restituzione del sequestro fossero di competenza del giudice che procede, mentre la Corte di appello (che aveva disposto il sequestro) aveva trasmesso le istanze al GIP ritenendosi competente per i provvedimenti attinenti all'amministrazione dei beni sottoposti a vincolo.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha risolto la controversia attribuendo la competenza alla Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto. La Cassazione ha ritenuto che, alla luce della novella di cui alla legge n. 161/2017 (art. 104-bis, commi 1-bis e 1-ter disp. att. c.p.p.), il giudice che ha disposto il sequestro è competente per le questioni connesse all'amministrazione dei beni sottoposti a vincolo per tutta la durata del procedimento, mentre le norme che regolano la revoca del sequestro e la restituzione dei beni restano riferite alla disciplina della competenza dettata dagli artt. 321, 279 c.p.p. e dall'art. 91 disp. att. c.p.p. Gli atti vengono quindi trasmessi alla Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, dichiarata competente a provvedere sull'istanza di dissequestro.

Norme richiamate

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. (e legge n. 161/2017)

    "aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia..."; "Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159..."

    La Corte ha interpretato che la novella del 2017 ha concentrato in capo al giudice che ha disposto il sequestro le attribuzioni gestorie e i compiti relativi all'amministrazione dei beni sottoposti a vincolo per tutta la durata del procedimento.

  • art. 91 disp. att. cod. proc. pen.

    "nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza...; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato"

    Rimane fermo che la competenza a decidere sulla revoca del sequestro e sulla restituzione dei beni va individuata con riferimento alle regole processuali tradizionali sull'attribuzione della competenza (giudice che procede), come dettate da questa disposizione.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere le ipotesi: l'art. 321 disciplina il sequestro preventivo e le istanze di revoca; la Cassazione conferma che le norme sul sequestro rimangono operative per stabilire quale giudice sia competente in ordine alla revoca.

  • art. 279 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla individuazione del giudice competente sulle misure cautelari nel corso del procedimento; utile per stabilire la competenza per le istanze di revoca/restituzione.

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il conflitto di attribuzione tra giudici: la Corte ha ritenuto il conflitto ammissibile e ha proceduto a dichiarare la competenza in base a tale istituto.

Massime di principio

  • Se il sequestro riguarda beni per i quali è necessaria una gestione/amministrazione (art. 104-bis disp. att. c.p.p.), le questioni attinenti alla nomina, alla revoca dell'amministratore e all'amministrazione dei beni spettano al giudice che ha disposto il sequestro per tutta la durata del procedimento.
  • Le istanze di revoca del sequestro e le richieste di restituzione dei beni vanno valutate alla luce delle norme tradizionali sulla competenza (art. 321 c.p.p., art. 279 c.p.p., art. 91 disp. att. c.p.p.); la novella del 2017 non ha esteso al giudice che dispone il sequestro la competenza generale sulla revoca/restituzione se non espressamente previsto.
  • In caso di contemporanea ricusa di provvedere da parte di due giudici (ognuno indicando la competenza dell'altro), si configura un conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 28 c.p.p.; la Corte di legittimità decide quale sia l'autorità competente e dispone la trasmissione degli atti.
  • Nelle questioni similari è fondamentale distinguere tra provvedimenti di gestione/amministrazione dei beni (competenza del giudice che ha disposto il sequestro, se rientrano in art. 104-bis) e provvedimenti di merito sulla misura (revoca/restituzione), che seguono le regole ordinarie di competenza processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.