Cassazione Penale, Sentenza n. 15628/2022 del 21/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della determinazione degli aumenti di pena per continuazione disposta dalla Corte d'appello in relazione a più capi di imputazione. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura dell'aumento per continuazione (sostenendo che la Corte di merito, pur riducendo complessivamente le pene, aveva comunque applicato un aumento di sei mesi per il capo 2 rispetto al capo 3 senza adeguata motivazione). Si ricorda il quadro di merito: il G.i.p. di Forlì aveva originariamente condannato l'imputato per più reati; la Corte d'appello, in parziale riforma, assolse per il capo 1, esclusa un'aggravante, riqualificò il capo 2, riconobbe un'attenuante per il capo 3 e rideterminò complessivamente le pene in senso più favorevole all'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo relativo alla misura dell'aumento per continuazione, come proposto in appello, fosse formulato in termini generici (denunciando solo l'eccessività in ragione di una "pena base" già elevata) e quindi inammissibile ai sensi di consolidata giurisprudenza; perciò non si è pronunciata sul merito della quantificazione. In ordine alla requisitoria scritta del Procuratore generale ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n.137/2020, la Corte ha ritenuto che la comunicazione telematica avvenuta entro un termine di poco inferiore a quello previsto non abbia leso la possibilità di difesa, non emergendo alcuna deduzione del difensore sul punto. È stata altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina della requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in regime emergenziale
La trasmissione telematica della requisitoria, ancorché avvenuta in un termine leggermente inferiore a quello indicato, non comporta automaticamente nullità se è stata comunque assicurata alla parte la possibilità di presentare le proprie conclusioni
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la dichiarazione di inammissibilità del motivo di gravame quando l'impugnazione sia formulata con allegazioni generiche e prive di specificità necessarie per il sindacato di legittimità
Autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di inammissibilità evidente dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa
Massime di principio
- Quando si impugna in Cassazione la misura degli aumenti per continuazione è necessario articolare censure specifiche e concrete (es. errore nella determinazione numerica, mancata o erronea applicazione dei criteri legali per la continuazione, contraddizioni nella motivazione), non limitarsi ad affermazioni generiche di eccessività
- Se la censura proposta in grado di appello risulta generica, la relativa doglianza in Cassazione sarà probabilmente dichiarata inammissibile: occorre che il motivo di gravame in appello contenga già gli elementi di fatto e di diritto utili a fondare il controllo di legittimità
- La trasmissione tardiva di atti della Procura generale (es. requisitoria scritta in regime emergenziale) non determina automaticamente la nullità del procedimento: la parte deve dimostrare di non aver avuto effettiva possibilità di difendersi o di concludere
- In caso di impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili il giudice di legittimità può irrogare sanzioni pecuniarie (spese e contributo alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare il rischio di iniziative processuali temerarie
- Per contestare la quantificazione di aumenti per continuazione è utile fornire un calcolo comparato, indicare la pena base di ciascun reato, i criteri adottati dal giudice e spiegare perché la sommatoria e la determinazione dell'aumento non rispettano le regole di diritto o la giurisprudenza consolidata
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