Sentenza n. 1885/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - - del provvedimento n. D/5655/2025 dell’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi del 29/9/2025- notificato il 3/10/2025 - con cui è stata rigettata l’istanza di visto per lavoro subordinato del 15/9/2025, previo Nulla Osta al Lavoro n. P-RE/L/Q/2025/100592 rilasciato dal SUI di Reggio Emilia l’8/7/2025 su richiesta del 7/2/2025del potenziale datore di lavoro nell’ambito del Decreto Flussi 2025; -di ogni altro provvedimento ad esso preordinato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato, nonostante il previo nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato adottato dalla competente sede diplomatica italiana in India, relativo a un'istanza presentata nell'ambito del Decreto Flussi 2025 e preceduta dal rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico per l'immigrazione di Reggio Emilia. Nelle more del giudizio, la sede diplomatica ha rilasciato il visto precedentemente negato. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il rilascio del visto ha attribuito al ricorrente il bene della vita integralmente coincidente con il petitum del ricorso. Il MAECI è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, in applicazione del principio della soccombenza virtuale: il visto è stato rilasciato solo dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita integralmente coincidente con quello richiesto con il ricorso.
- Quando l'amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente solo dopo la proposizione del ricorso, il giudice può porre le spese a carico dell'amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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