Sentenza del 15/02/2021 n. 737 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
NOTIFICAZIONE - Per mezzo de servizio postale - Atto di appello - Contumacia dell'appellato - Deposito in giudizio di copia fotostatica di avviso di ricevimento privo di stampigliatura meccanografica o di timbro datario - Inesistenza della notificazione - Sussiste - Inammissibilità del ricorso - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione (appello) della sentenza n.175/2015 della Commissione Provinciale di Brindisi relativa all'avviso di accertamento n. TV/xxxxxxx/2013. L'Agenzia censurava la rideterminazione del reddito d'impresa e l'accoglimento delle doglianze sul recupero del credito IVA. Il procedimento è stato deciso in camera di consiglio mentre la società appellata non si era costituita; l'appello è stato valutato quanto alla regolarità della notifica effettuata a mezzo servizio postale.
La decisione
La Commissione Regionale di Bari ha dichiarato l'appello inammissibile perché l'appellante non ha provato il perfezionamento della notificazione dell'atto nei termini di legge: è stata depositata solo una copia fotostatica dell'avviso di ricevimento priva di stampigliatura meccanografica o timbro datario che attestasse la data di spedizione/avvenuta ricezione. Documenti interni (elenco plichi consegnati all'ufficio postale) sono ritenuti inidonei. Perciò la notificazione è stata considerata inesistente e l'appello inammissibile. Nulla per le spese per mancata integrazione del contraddittorio.
Norme richiamate
D.Lgs. n.546 del 1992, art. 53
Stabilisce l'onere di provare la regolare notificazione dell'appello; la Commissione ha ritenuto che il mancato deposito dell'avviso di ricevimento idoneamente stampigliato renda l'impugnazione inammissibile.
D.Lgs. n.546 del 1992, art. 20
Norma richiamata in combinato disposto con l'art.53 per il regime delle notificazioni e decorrenze nel processo tributario; interpretata in senso rigoroso rispetto alla prova del perfezionamento della notifica.
D.Lgs. n.546 del 1992, art. 52
Prevede l'appello nel processo tributario (atto introduttivo dell'impugnazione) ed è richiamato nel quadro fattuale della vicenda.
D.Lgs. n.546 del 1992, art. 16
Citato nella motivazione come possibile modalità di notifica diretta da parte della parte; la decisione distingue tra notifica tramite ufficiale giudiziario e notifica tramite servizio postale.
D.L. 28 ottobre 2020, n.137, art.27
Richiamato per la procedura di trattazione allo stato degli atti in udienza telematica o con modalità straordinarie legate al periodo; utilizzato per la celebrazione dell'udienza in cui è stata decisa la controversia.
Cass. Civ. sez. VI, 01/10/2018, n.23793 (giurisprudenza)
Principio secondo cui chi notifica a mezzo postale ha l'onere di produrre l'avviso di ricevimento ovvero chiedere rimessione in termini dimostrando di aver chiesto duplicato all'amministrazione postale.
Cass. Civ. n.2133 del 24/01/2019 (giurisprudenza)
L'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se la data di spedizione è asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario.
Cass. Sez. Unite, Sent. n.13452 del 29/05/2017 (giurisprudenza)
La certificazione dell'agente postale che attesti la ricezione entro il termine di decadenza può superare la mancanza di una stampigliatura manuale sull'avviso di ricevimento.
Cass. Civ. n.10506 del 08/05/2006 (giurisprudenza)
La notificazione via servizio postale si perfeziona con la consegna al destinatario provata dall'avviso di ricevimento; la mancata produzione di tale atto integra l'inesistenza della notificazione, non una mera nullità.
Massime di principio
- Se si notifica un atto di appello a mezzo del servizio postale è necessario depositare in giudizio l'avviso di ricevimento originale che riporti la stampigliatura meccanografica o il timbro datario dell'ufficio postale che attesti la data di spedizione; una copia fotostatica priva di tali segnature non è sufficiente.
- In mancanza dell'avviso di ricevimento idoneamente attestato, la notificazione può essere considerata inesistente e l'impugnazione dichiarata inammissibile, specialmente se la parte resistente non si è costituita.
- Se l'avviso è stato smarrito, prima di depositare l'appello è opportuno attivarsi per ottenere il duplicato dall'ufficio postale e, se necessario, chiedere la rimessione in termini ex art.153 c.p.c. dimostrando la diligenza nella richiesta del duplicato.
- Documenti interni o elenchi di plichi consegnati all'ufficio postale non sostituiscono la prova della consegna al destinatario: la prova decisiva è l'avviso di ricevimento con le dovute attestazioni dell'ufficio postale.
- Per evitare rischi di inammissibilità, considerare la notifica tramite ufficiale giudiziario o curare conservazione della ricevuta di spedizione/raccomandata con timbri, oltre all'avviso di ricevimento originale.
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