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Sentenza

Sentenza del 15/02/2021 n. 737 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

NOTIFICAZIONE - Per mezzo de servizio postale - Atto di appello - Contumacia dell'appellato - Deposito in giudizio di copia fotostatica di avviso di ricevimento privo di stampigliatura meccanografica o di timbro datario - Inesistenza della notificazione - Sussiste - Inammissibilità del ricorso - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione (appello) della sentenza n.175/2015 della Commissione Provinciale di Brindisi relativa all'avviso di accertamento n. TV/xxxxxxx/2013. L'Agenzia censurava la rideterminazione del reddito d'impresa e l'accoglimento delle doglianze sul recupero del credito IVA. Il procedimento è stato deciso in camera di consiglio mentre la società appellata non si era costituita; l'appello è stato valutato quanto alla regolarità della notifica effettuata a mezzo servizio postale.

La decisione

La Commissione Regionale di Bari ha dichiarato l'appello inammissibile perché l'appellante non ha provato il perfezionamento della notificazione dell'atto nei termini di legge: è stata depositata solo una copia fotostatica dell'avviso di ricevimento priva di stampigliatura meccanografica o timbro datario che attestasse la data di spedizione/avvenuta ricezione. Documenti interni (elenco plichi consegnati all'ufficio postale) sono ritenuti inidonei. Perciò la notificazione è stata considerata inesistente e l'appello inammissibile. Nulla per le spese per mancata integrazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.546 del 1992, art. 53

    Stabilisce l'onere di provare la regolare notificazione dell'appello; la Commissione ha ritenuto che il mancato deposito dell'avviso di ricevimento idoneamente stampigliato renda l'impugnazione inammissibile.

  • D.Lgs. n.546 del 1992, art. 20

    Norma richiamata in combinato disposto con l'art.53 per il regime delle notificazioni e decorrenze nel processo tributario; interpretata in senso rigoroso rispetto alla prova del perfezionamento della notifica.

  • D.Lgs. n.546 del 1992, art. 52

    Prevede l'appello nel processo tributario (atto introduttivo dell'impugnazione) ed è richiamato nel quadro fattuale della vicenda.

  • D.Lgs. n.546 del 1992, art. 16

    Citato nella motivazione come possibile modalità di notifica diretta da parte della parte; la decisione distingue tra notifica tramite ufficiale giudiziario e notifica tramite servizio postale.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n.137, art.27

    Richiamato per la procedura di trattazione allo stato degli atti in udienza telematica o con modalità straordinarie legate al periodo; utilizzato per la celebrazione dell'udienza in cui è stata decisa la controversia.

  • Cass. Civ. sez. VI, 01/10/2018, n.23793 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui chi notifica a mezzo postale ha l'onere di produrre l'avviso di ricevimento ovvero chiedere rimessione in termini dimostrando di aver chiesto duplicato all'amministrazione postale.

  • Cass. Civ. n.2133 del 24/01/2019 (giurisprudenza)

    L'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se la data di spedizione è asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario.

  • Cass. Sez. Unite, Sent. n.13452 del 29/05/2017 (giurisprudenza)

    La certificazione dell'agente postale che attesti la ricezione entro il termine di decadenza può superare la mancanza di una stampigliatura manuale sull'avviso di ricevimento.

  • Cass. Civ. n.10506 del 08/05/2006 (giurisprudenza)

    La notificazione via servizio postale si perfeziona con la consegna al destinatario provata dall'avviso di ricevimento; la mancata produzione di tale atto integra l'inesistenza della notificazione, non una mera nullità.

Massime di principio

  • Se si notifica un atto di appello a mezzo del servizio postale è necessario depositare in giudizio l'avviso di ricevimento originale che riporti la stampigliatura meccanografica o il timbro datario dell'ufficio postale che attesti la data di spedizione; una copia fotostatica priva di tali segnature non è sufficiente.
  • In mancanza dell'avviso di ricevimento idoneamente attestato, la notificazione può essere considerata inesistente e l'impugnazione dichiarata inammissibile, specialmente se la parte resistente non si è costituita.
  • Se l'avviso è stato smarrito, prima di depositare l'appello è opportuno attivarsi per ottenere il duplicato dall'ufficio postale e, se necessario, chiedere la rimessione in termini ex art.153 c.p.c. dimostrando la diligenza nella richiesta del duplicato.
  • Documenti interni o elenchi di plichi consegnati all'ufficio postale non sostituiscono la prova della consegna al destinatario: la prova decisiva è l'avviso di ricevimento con le dovute attestazioni dell'ufficio postale.
  • Per evitare rischi di inammissibilità, considerare la notifica tramite ufficiale giudiziario o curare conservazione della ricevuta di spedizione/raccomandata con timbri, oltre all'avviso di ricevimento originale.

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