Cassazione Penale, Sentenza n. 8625/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la condanna per acquisto e cessione di cocaina (capo 1 e altri capi). Il ricorrente contestava: 1) che alcune condotte contestate ai capi 1), 2) e 3) dovessero essere ricondotte a un unico reato (acquisto e contestuale rivendita di stupefacente, senza soluzione di continuità), in particolare l'acquisto da Ferakaku e la cessione a Lupelli di 500 g; 2) che il contatto telefonico attribuito al capo 13), tramite utenza in uso a una donna italiana, non fosse prova di accordo finalizzato alla cessione di droga (analoga censura per il capo 16) con utenza in uso a Vitalino Accetulli); 3) denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione nelle valutazioni probatorie della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso solo sul primo motivo: ha ritenuto che l'acquisto e la contestuale cessione di 500 g di cocaina (capo 1 e capo 3, per quel quantitativo) costituiscano un unico reato ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 quando le condotte hanno lo stesso oggetto e sono poste in essere in un contesto spazio-temporale unitario. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, rinviando alla Corte di appello di Perugia per ricalcolare la pena individuando il reato piu grave ed escludendo l'ipotesi assorbita ai fini dell'aumento per la continuazione. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: le valutazioni della Corte territoriale sulle ulteriori imputazioni sono state ritenute sufficientemente motivate e non viziavano la decisione. Restano confermate le condanne relative agli altri capi (salvo le assoluzioni già pronunciate per i capi 7) e 8)).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
L'art. 73 è stato interpretato nel senso che le diverse condotte di acquisto e cessione perdono la loro individualità e si assorbono in un unico reato quando costituiscono manifestazione della medesima sostanza e sono poste in essere contestualmente o senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione di un unico fine.
Massime di principio
- Acquisto e immediata rivendita della stessa partita di stupefacente possono costituire un unico reato ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 se coincidono oggetto, quantità e contesto spazio-temporale senza soluzione di continuità.
- La riqualificazione di più contestazioni in un unico reato può incidere solo sulla determinazione della pena e sull'applicazione della continuazione: il giudice dovrà individuare il reato più grave e escludere l'ipotesi assorbita ai fini dell'aumento per più reati.
- Collegamenti telefonici con utenze intestate o in uso a terzi non sono di per sé sufficienti a provare un accordo di cessione di droga; serve un quadro indiziario complessivo che renda plausibile l'interpretazione criminosa e che non sia plausibilmente spiegabile in modo innocente.
- La Corte di cassazione sindaca la motivazione del giudice di merito solo se vi è incompletezza, contraddittorietà o manifesta illogicità; letture alternative delle stesse risultanze processuali non sono sufficienti a riformare le decisioni di merito.
- Quando la Cassazione annulla limitatamente alla determinazione della pena, il giudice di rinvio deve ricalcolare la pena tenendo conto della rinnovata qualificazione e dell'effetto di eventuali ipotesi assorbite sulla continuazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8563/2025 del 03/03/2025
- Sentenza penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8567/2025 del 03/03/2025
- Sentenza penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8568/2025 del 03/03/2025
- Sentenza penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8569/2025 del 03/03/2025
- Sentenza penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8570/2025 del 03/03/2025
- Sentenza penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8572/2025 del 03/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →