Cassazione Penale, Sentenza n. 37501/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8/04/2025 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Rovigo che aveva rigettato la richiesta di revoca della sanzione sostitutiva (lavoro di pubblica utilità) comminata con decreto penale di condanna n. 335/2018, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis d.lgs. 285/1992. Il ricorrente (Procura) sosteneva che, da comunicazione della cooperativa incaricata, non era stato avviato alcun progetto e che quindi l'inerzia sarebbe imputabile al condannato, giustificando la revoca della sanzione sostitutiva e il ripristino della pena originaria.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo di appello ricordando il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, per le misure sostitutive del lavoro di pubblica utilità (es. guida in stato di ebbrezza), l'avvio della fase esecutiva è un onere dell'autorità giudiziaria/UEPE e non del condannato. Pertanto il mancato svolgimento del lavoro, accertato dagli atti, è stato attribuito all'inerzia dell'UEPE e non a una violazione degli obblighi da parte del condannato; non sussisteva dunque la condizione richiesta dall'art. 186, comma 9-bis per la revoca della sanzione sostitutiva. Il rigetto dell'istanza del pubblico ministero è stato confermato.
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992
La norma che consente la revoca della sanzione sostitutiva e il ripristino della pena originaria richiede la violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità imputabile al condannato; non si applica quando il mancato svolgimento è ascrivibile all'inerzia dell'autorità o dell'UEPE.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Rilevata dal ricorrente ma interpretata insieme alla giurisprudenza: l'avvio della fase esecutiva spetta all'autorità (PM/UEPE) e comporta l'obbligo di informare/convocare il condannato; quindi l'assenza di attività progettuale non può automaticamente essere imputata al condannato senza verifiche sull'iniziativa pubblica.
Massime di principio
- L'avvio dell'esecuzione della sanzione sostitutiva (lavoro di pubblica utilità) è di competenza dell'autorità giudiziaria e dell'UEPE: il condannato non ha l'onere di attivarsi autonomamente per darne esecuzione.
- La revoca della sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis d.lgs. 285/1992 richiede una violazione degli obblighi connessi al lavoro imputabile al condannato; la sola assenza di un progetto o di attività dovuta a omissione dell'UEPE non basta.
- Prima di disporre la revoca e il ripristino della pena originaria il giudice deve accertare concretamente chi è stato inerte: verificare notifiche, ordini di esecuzione, convocazioni dell'UEPE e comunicazioni con l'ente/progettista.
- Onere della prova: il pubblico ministero che chiede la revoca deve dimostrare che il mancato svolgimento è imputabile al condannato; in mancanza di tale prova prevale la tesi che l'iniziativa spettava all'autorità.
- In situazioni analoghe è strategico raccogliere e documentare le comunicazioni formali (trasmissione del decreto all'UEPE, convocazioni, risposte delle cooperative, date) per stabilire la catena delle responsabilità.
- Il giudice dell'esecuzione non può assumere automaticamente che il mancato inizio del lavoro sia colpa del condannato: occorre valutazione sulla base degli atti e della prassi esecutiva.
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