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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13017/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un architetto aveva ricevuto nel 2008 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri un incarico di componente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo per i lavori del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi di Venezia, incarico da lui accettato e in parte espletato. Dopo la sospensione dei lavori e la successiva riorganizzazione della gestione commissariale dell'opera, il commissario delegato lo aveva sostituito nella commissione. Il professionista aveva quindi agito per ottenere il compenso maturato, quantificato in euro 24.573,88, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente; in appello, invece, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva ottenuto l'accoglimento della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, sostenendo che fosse subentrato il Comune di Venezia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi riferibili alla gestione commissariale. Il ricorso per cassazione censurava tale conclusione per violazione dell'art. 1, comma 422, L. n. 147/2013 e per nullità/omesso esame, sostenendo che la norma sul subentro dell'ente ordinariamente competente si applica solo se il commissario delegato sia rappresentante dell'ente o da esso designato, circostanza non accertata dalla Corte d'appello; inoltre, nel caso concreto il commissario era stato nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e non dal Comune di Venezia, sicché la legittimazione passiva non poteva essere automaticamente traslata sul Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i primi due motivi, esaminati congiuntamente, perché la Corte d'appello aveva omesso di verificare un presupposto decisivo per applicare l'art. 1, comma 422, L. n. 147/2013, cioè se il commissario delegato fosse un rappresentante del Comune di Venezia o un soggetto da esso designato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Indicato come base del ricorso introduttivo davanti al tribunale per ottenere il pagamento del compenso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    Invocato per sostenere che un fatto decisivo non contestato non poteva essere ignorato dal giudice di merito.

  • legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 2, comma 1, lett. c

    Richiamato per inquadrare gli eventi di protezione civile rilevanti ai fini dello stato di emergenza.

  • legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5

    Considerato come la disciplina dello stato di emergenza e dei poteri commissariali; la Corte ne ricava la temporaneità della funzione commissariale e il subentro dell'amministrazione ordinaria alla cessazione dell'emergenza.

  • decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, art. 5-bis, comma 5

    Norma che estende la disciplina dell'art. 5 della legge n. 225/1992 anche ai grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione civile.

  • legge 9 novembre 2001, n. 401

    Legge di conversione del d.l. n. 343/2001, richiamata per il quadro normativo dei grandi eventi.

  • legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 422

    "le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti [...] subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi [...]"

    La Corte afferma che il subentro dell'ente ordinariamente competente opera solo nelle ipotesi in cui i commissari delegati siano rappresentanti dell'amministrazione o dell'ente competente ovvero soggetti da questi designati; la norma non può essere applicata automaticamente senza accertare tale presupposto.

  • decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 40-bis

    Richiamato come disposizione che ha abrogato l'art. 5-bis, comma 5, del d.l. n. 343/2001.

  • legge 24 marzo 2012, n. 27

    Legge di conversione del d.l. n. 1/2012.

  • OPCM 12 marzo 2009, n. 3746, art. 13

    Atto che ha nominato il commissario delegato per la realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi di Venezia.

  • OPCM 19 febbraio 2010, n. 3849, art. 16

    Ha previsto la prosecuzione dei lavori, la cessazione degli incarichi professionali esistenti e la possibilità di conferire nuovi incarichi; rileva nel quadro della sostituzione del componente della commissione.

  • OPCM 8 febbraio 2012, art. 3

    Ha disposto il trasferimento al Comune di Venezia delle risorse residue giacenti sulla contabilità speciale del commissario delegato.

  • L. 225/1992, art. 5, commi 1-bis, 4-ter e 4-quater

    La Corte li usa per ribadire la durata limitata dello stato di emergenza, il subentro dell'amministrazione ordinaria e il trasferimento della contabilità speciale.

  • legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 422

    Letto in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 8/2016: la successione nei rapporti deriva dalla cessazione dell'emergenza e riguarda i rapporti ancora in atto.

Massime di principio

  • La norma sul subentro dell'amministrazione ordinariamente competente nei rapporti sorti in gestione commissariale post-emergenziale non opera in modo automatico: occorre verificare se il commissario delegato sia stato nominato come rappresentante dell'ente subentrante o da questo designato.
  • La cessazione dello stato di emergenza comporta il venir meno della struttura commissariale, ma i rapporti ancora pendenti possono trasferirsi all'ente territorialmente competente solo nel perimetro e alle condizioni previste dalla disciplina speciale.
  • Nei giudizi relativi a compensi o obbligazioni maturate durante la gestione commissariale, la legittimazione passiva va individuata accertando l'origine del rapporto e il soggetto cui la normativa speciale attribuisce il subentro, senza confondere il mero trasferimento di risorse con il trasferimento della titolarità dei rapporti giuridici.
  • Quando una parte deduce un fatto decisivo non contestato e potenzialmente risolutivo per la legittimazione passiva, il giudice di merito deve esaminarlo espressamente; la sua omissione può condurre alla cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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