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Sentenza

Sentenza n. 350/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento del Verbale n. 82 del 25.04.2026, comunicato in data 26.04.2026, della Commissione Elettorale Circondariale di Reggio Calabria di ricusazione della lista del candidato a Sindaco Loris Maria Nisi e della lista collegata “Esperienza e Futuro” per le elezioni comunali di Montebello Ionico del 24 – 25 maggio 2026.

Giustizia amministrativa202600196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Verbale di ricusazione della lista del candidato a sindaco e della lista collegata per tardiva presentazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, ai sensi dell'art. 129 c.p.a., l'esclusione della lista collegata al candidato a sindaco dalle elezioni comunali, sostenendo che il ritardo nella presentazione fosse giustificabile. Hanno dedotto eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà e difetto di istruttoria, violazione degli artt. 24 e 97 Cost., erroneità e difetto dei presupposti, violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, strumentalità delle forme e favor partecipationis, nonché violazione degli artt. 28, 29 e 30 del d.P.R. n. 570/1960. In particolare, hanno affermato che uno dei delegati-presentatori si sarebbe recato presso la sede municipale prima delle ore 12:00, ma avrebbe dovuto attendere la conclusione delle operazioni relative a un'altra lista; l'altra delegata sarebbe rimasta presso la delegazione comunale di Saline Joniche per completare la raccolta e l'autenticazione delle sottoscrizioni degli elettori presenti entro le ore 12:00. Secondo i ricorrenti, la delegazione avrebbe dovuto essere considerata casa comunale e il ritardo sarebbe stato determinato da circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili ai presentatori. È stato inoltre dedotto il difetto di istruttoria per non avere la Commissione acquisito o valorizzato le dichiarazioni circa la presenza dei delegati nella sede municipale entro il termine. La lista risultava tuttavia ricevuta presso la segreteria comunale alle ore 12:26, mentre l'autenticazione delle firme dei presentatori era stata completata alle ore 12:40.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il termine delle ore 12:00 previsto dall'art. 28, penultimo comma, del d.P.R. n. 570/1960 per la presentazione delle candidature sia tassativo, in funzione delle esigenze di certezza e celerità del procedimento elettorale. Il ritardo può essere eccezionalmente giustificato solo quando sia lieve, i presentatori siano già presenti entro il termine nell'ufficio competente e il ritardo dipenda da ragioni eccezionali, imprevedibili e non imputabili agli interessati; inoltre, entro la scadenza deve essere disponibile tutta la documentazione necessaria, comprese le sottoscrizioni debitamente autenticate. La qualificazione della delegazione di Saline Joniche come casa comunale è stata giudicata irrilevante, poiché la legge individua nella segreteria comunale, e non genericamente nella casa comunale, il luogo di presentazione delle liste. Non è stata adeguatamente provata la presenza di un presentatore nella sede municipale di Montebello Jonico entro le ore 12:00: la dichiarazione del delegato del Segretario comunale non attestava tale presenza e l'autodichiarazione del delegato era generica. In ogni caso, anche ammettendo tale presenza, la lista non sarebbe stata tempestivamente presentata, perché alle ore 12:00 non erano ancora disponibili le sottoscrizioni dei presentatori debitamente autenticate, completate soltanto alle ore 12:40 e materialmente consegnate successivamente. Tale autenticazione costituisce un adempimento essenziale e non regolarizzabile postumo. Il ritardo non è stato ritenuto scusabile: non risultavano impedimenti tecnici, la presentazione presso la segreteria della sede centrale era necessaria, la raccolta delle firme era iniziata soltanto alle ore 11:30 e i presentatori avevano scelto di svolgere un adempimento essenziale a ridosso della scadenza, in violazione dei doveri di diligenza e autoresponsabilità. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per le controversie relative agli atti del procedimento elettorale preparatorio, applicato al ricorso contro la ricusazione della lista.

  • art. 28 d.P.R. n. 570/1960

    La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

    Il termine delle ore 12:00 per la presentazione delle liste e delle candidature è tassativo; la presentazione deve avvenire presso la segreteria comunale, dove il segretario o il suo sostituto rilascia la ricevuta con giorno e ora.

  • art. 29 d.P.R. n. 570/1960

    Richiamato dai ricorrenti, ma non oggetto di autonoma interpretazione decisiva nella sentenza.

  • art. 30 d.P.R. n. 570/1960

    Richiamato dai ricorrenti, ma non oggetto di autonoma interpretazione decisiva nella sentenza.

  • art. 14 l. n. 53/1990

    La disposizione prevede una platea più ampia di soggetti legittimati all'autenticazione delle sottoscrizioni rispetto a quella indicata dai ricorrenti; ciò esclude che la scelta organizzativa adottata rendesse inevitabile il ritardo.

Massime di principio

  • Il termine per la presentazione delle liste e delle candidature previsto dall'art. 28 del d.P.R. n. 570/1960 è tassativo e può essere derogato soltanto eccezionalmente quando il ritardo sia lieve, i presentatori siano già presenti entro la scadenza presso la segreteria comunale competente e il ritardo dipenda da cause eccezionali, imprevedibili e non imputabili agli interessati.
  • Ai fini della tempestiva presentazione della lista non è sufficiente la presenza fisica del delegato presso la sede comunale entro il termine: entro la scadenza deve essere altresì disponibile tutta la documentazione necessaria, comprese le sottoscrizioni dei presentatori debitamente autenticate.
  • La presentazione delle liste deve avvenire presso la segreteria del comune individuata dalla legge, non presso qualunque sede o delegazione comunale qualificabile come casa comunale; sono quindi irrilevanti, rispetto al termine di deposito, le attività svolte in altri plessi comunali.
  • L'autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori e dei candidati è un elemento essenziale della presentazione della lista, volto a garantire la genuinità delle firme, e non può essere completata o regolarizzata dopo la scadenza del termine mediante il principio del favor partecipationis.
  • Il ritardo non è non imputabile quando deriva dalla scelta dei promotori di acquisire e autenticare un adempimento essenziale a ridosso della scadenza, senza predisporre per tempo la documentazione e il trasferimento presso la segreteria comunale; opera in tal caso il principio di autoresponsabilità dei presentatori.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettorale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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