Sentenza n. 350/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del Verbale n. 82 del 25.04.2026, comunicato in data 26.04.2026, della Commissione Elettorale Circondariale di Reggio Calabria di ricusazione della lista del candidato a Sindaco Loris Maria Nisi e della lista collegata “Esperienza e Futuro” per le elezioni comunali di Montebello Ionico del 24 – 25 maggio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di ricusazione della lista del candidato a sindaco e della lista collegata per tardiva presentazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione elettorale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, ai sensi dell'art. 129 c.p.a., l'esclusione della lista collegata al candidato a sindaco dalle elezioni comunali, sostenendo che il ritardo nella presentazione fosse giustificabile. Hanno dedotto eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà e difetto di istruttoria, violazione degli artt. 24 e 97 Cost., erroneità e difetto dei presupposti, violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, strumentalità delle forme e favor partecipationis, nonché violazione degli artt. 28, 29 e 30 del d.P.R. n. 570/1960. In particolare, hanno affermato che uno dei delegati-presentatori si sarebbe recato presso la sede municipale prima delle ore 12:00, ma avrebbe dovuto attendere la conclusione delle operazioni relative a un'altra lista; l'altra delegata sarebbe rimasta presso la delegazione comunale di Saline Joniche per completare la raccolta e l'autenticazione delle sottoscrizioni degli elettori presenti entro le ore 12:00. Secondo i ricorrenti, la delegazione avrebbe dovuto essere considerata casa comunale e il ritardo sarebbe stato determinato da circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili ai presentatori. È stato inoltre dedotto il difetto di istruttoria per non avere la Commissione acquisito o valorizzato le dichiarazioni circa la presenza dei delegati nella sede municipale entro il termine. La lista risultava tuttavia ricevuta presso la segreteria comunale alle ore 12:26, mentre l'autenticazione delle firme dei presentatori era stata completata alle ore 12:40.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il termine delle ore 12:00 previsto dall'art. 28, penultimo comma, del d.P.R. n. 570/1960 per la presentazione delle candidature sia tassativo, in funzione delle esigenze di certezza e celerità del procedimento elettorale. Il ritardo può essere eccezionalmente giustificato solo quando sia lieve, i presentatori siano già presenti entro il termine nell'ufficio competente e il ritardo dipenda da ragioni eccezionali, imprevedibili e non imputabili agli interessati; inoltre, entro la scadenza deve essere disponibile tutta la documentazione necessaria, comprese le sottoscrizioni debitamente autenticate. La qualificazione della delegazione di Saline Joniche come casa comunale è stata giudicata irrilevante, poiché la legge individua nella segreteria comunale, e non genericamente nella casa comunale, il luogo di presentazione delle liste. Non è stata adeguatamente provata la presenza di un presentatore nella sede municipale di Montebello Jonico entro le ore 12:00: la dichiarazione del delegato del Segretario comunale non attestava tale presenza e l'autodichiarazione del delegato era generica. In ogni caso, anche ammettendo tale presenza, la lista non sarebbe stata tempestivamente presentata, perché alle ore 12:00 non erano ancora disponibili le sottoscrizioni dei presentatori debitamente autenticate, completate soltanto alle ore 12:40 e materialmente consegnate successivamente. Tale autenticazione costituisce un adempimento essenziale e non regolarizzabile postumo. Il ritardo non è stato ritenuto scusabile: non risultavano impedimenti tecnici, la presentazione presso la segreteria della sede centrale era necessaria, la raccolta delle firme era iniziata soltanto alle ore 11:30 e i presentatori avevano scelto di svolgere un adempimento essenziale a ridosso della scadenza, in violazione dei doveri di diligenza e autoresponsabilità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina il rito speciale per le controversie relative agli atti del procedimento elettorale preparatorio, applicato al ricorso contro la ricusazione della lista.
La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.
Il termine delle ore 12:00 per la presentazione delle liste e delle candidature è tassativo; la presentazione deve avvenire presso la segreteria comunale, dove il segretario o il suo sostituto rilascia la ricevuta con giorno e ora.
Richiamato dai ricorrenti, ma non oggetto di autonoma interpretazione decisiva nella sentenza.
Richiamato dai ricorrenti, ma non oggetto di autonoma interpretazione decisiva nella sentenza.
La disposizione prevede una platea più ampia di soggetti legittimati all'autenticazione delle sottoscrizioni rispetto a quella indicata dai ricorrenti; ciò esclude che la scelta organizzativa adottata rendesse inevitabile il ritardo.
Massime di principio
- Il termine per la presentazione delle liste e delle candidature previsto dall'art. 28 del d.P.R. n. 570/1960 è tassativo e può essere derogato soltanto eccezionalmente quando il ritardo sia lieve, i presentatori siano già presenti entro la scadenza presso la segreteria comunale competente e il ritardo dipenda da cause eccezionali, imprevedibili e non imputabili agli interessati.
- Ai fini della tempestiva presentazione della lista non è sufficiente la presenza fisica del delegato presso la sede comunale entro il termine: entro la scadenza deve essere altresì disponibile tutta la documentazione necessaria, comprese le sottoscrizioni dei presentatori debitamente autenticate.
- La presentazione delle liste deve avvenire presso la segreteria del comune individuata dalla legge, non presso qualunque sede o delegazione comunale qualificabile come casa comunale; sono quindi irrilevanti, rispetto al termine di deposito, le attività svolte in altri plessi comunali.
- L'autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori e dei candidati è un elemento essenziale della presentazione della lista, volto a garantire la genuinità delle firme, e non può essere completata o regolarizzata dopo la scadenza del termine mediante il principio del favor partecipationis.
- Il ritardo non è non imputabile quando deriva dalla scelta dei promotori di acquisire e autenticare un adempimento essenziale a ridosso della scadenza, senza predisporre per tempo la documentazione e il trasferimento presso la segreteria comunale; opera in tal caso il principio di autoresponsabilità dei presentatori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 986/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 987/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 988/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 989/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 990/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 991/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →