Cassazione Civile, Ordinanza n. 08386/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché indirizzato soltanto contro il Ministero dell'economia e delle finanze, soggetto privo di legittimazione passiva nel contenzioso tributario relativo a giudizi introdotti dopo l'operatività delle agenzie fiscali. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché il Ministero è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRES e IVA per l'anno d'imposta 2013; la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR Lombardia, su appello dell'Agenzia delle entrate, aveva riformato la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza regionale, indicando però come controparte il solo Ministero dell'economia e delle finanze. La Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato proposto esclusivamente nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva nel giudizio tributario instaurato dopo il 1° gennaio 2001, poiché la legittimazione spetta all'Agenzia delle entrate; perciò il ricorso era inammissibile.
Norme richiamate
Ha istituito le agenzie fiscali, trasferendo ad esse i rapporti giuridici relativi alle funzioni prima esercitate dai dipartimenti dell'amministrazione statale.
d.m. 28 dicembre 2000
Ha reso operativa l'istituzione delle agenzie fiscali dal 1° gennaio 2001.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Cass. n. 29183 del 2017
In tema di contenzioso tributario, la legittimazione "ad causam" e ad "processum" spetta esclusivamente all'Agenzia delle entrate con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente al 1° gennaio 2001
Precedente conforme sul difetto di legittimazione passiva del Ministero nei giudizi tributari instaurati dopo il 1° gennaio 2001.
Cass. n. 1462 del 2020
Richiamata come precedente conforme al principio sulla legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari instaurati dopo il 1° gennaio 2001, la legittimazione passiva spetta all'Agenzia delle entrate e non al Ministero dell'economia e delle finanze, sicché il ricorso proposto esclusivamente contro il Ministero è inammissibile.
- Il difetto di legittimazione passiva del destinatario del ricorso per cassazione può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'intimato non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla legge.
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