Ordinanza n. 1151/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato, nell’ambito della cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che i motivi d’appello non presentassero evidenti profili di fondatezza sotto il profilo del fumus boni iuris. Ha quindi respinto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, rinviando implicitamente l’esame compiuto delle censure alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso contro il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Marche del 16 dicembre 2025, n. 1046, chiedendone la riforma e, in via cautelare, la sospensione degli effetti. La controversia riguarda il provvedimento della Questura di Ancona con cui era stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi d’appello, limitandosi a precisare che essi avrebbero dovuto essere compiutamente esaminati nella fase di merito.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della tutela cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, il giudice valuta sommariamente il fumus boni iuris; la sospensione della sentenza impugnata può essere negata quando i motivi d’appello non evidenzino profili manifesti di fondatezza, ferma la loro compiuta valutazione nella fase di merito.
- La mera necessità di un esame approfondito delle censure in sede di merito non impedisce al giudice cautelare di respingere la sospensiva quando, allo stato degli atti e secondo una cognizione sommaria, non emergano evidenti ragioni di fondatezza dell’appello.
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