Cassazione Civile, Ordinanza n. 36095/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società operante nel commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi aveva affidato in deposito carburante a una società che svolgeva attività di custodia. Durante il deposito si era verificato uno sversamento di gran parte del prodotto, con successivo sequestro penale del sito per ipotesi di inquinamento ambientale e poi dissequestro. La depositante aveva quindi chiesto il risarcimento del danno per la perdita del carburante, originariamente prospettando sia responsabilità da deposito sia responsabilità extracontrattuale, poi rinunciando a quest'ultima. Il tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova; la corte d'appello aveva però dichiarato improcedibile l'impugnazione perché, dopo la notifica dell'appello, la società appellata era stata dichiarata fallita, ritenendo che la pretesa dovesse essere fatta valere nella procedura concorsuale, e aveva dichiarato inammissibile anche l'appello incidentale. Con il ricorso per cassazione la soccombente ha dedotto, con sei censure in sostanza riconducibili a tre motivi, la violazione degli artt. 24 e ss. legge fallimentare e dell'art. 303 c.p.c., sostenendo che la sopravvenienza del fallimento dopo la sentenza di primo grado non rende improcedibile l'appello del creditore, il quale deve impugnare la sentenza di rigetto per evitare che passi in giudicato e pregiudichi l'insinuazione al passivo; ha inoltre denunciato, in via conseguenziale, nullità ed errori processuali, inclusa l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi quattro motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, affermando che l'art. 95, terzo comma, l. fall. nel testo applicabile ratione temporis va interpretato estensivamente e si applica anche quando il fallimento sopravvenga dopo la sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda del creditore. In tale situazione il creditore deve impugnare la sentenza per evitarne il passaggio in giudicato; l'appello, quindi, non è improcedibile, ma è funzionale a evitare che un accertamento negativo si consolidi senza possibilità di contestazione. La Corte ha inoltre rilevato che, se il giudizio prosegue nei confronti del curatore o per iniziativa di questi, la sentenza resa in riforma o di rigetto spiega effetti nei confronti del fallimento. Sono stati dichiarati assorbiti il quinto e sesto motivo relativi all'appello incidentale. Il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
Norme richiamate
art. 95, terzo comma, l. fall.
testo applicabile ratione temporis, anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 80 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
va interpretato estensivamente e si applica anche al caso in cui il fallimento sopravvenga dopo la sentenza di rigetto, anche parziale, della domanda del creditore, il quale deve impugnarla per evitare il giudicato
richiamato come norma sulla interruzione del processo in caso di fallimento sopravvenuto della parte appellata
artt. 24 e ss. legge fallimentare
richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi che la pretesa debba essere fatta valere nella procedura concorsuale, ma non nel senso accolto dalla corte di merito
art. 111 Cost.
la lettura estensiva dell'art. 95, terzo comma, l. fall. è ritenuta coerente con il principio di ragionevole durata del processo
art. 96, comma 2, n. 3, l. fall.
la più recente formulazione è richiamata come conforto sistematico dell'interpretazione estensiva dell'art. 95, terzo comma, l. fall.
Massime di principio
- Quando il fallimento del debitore sopravviene dopo la sentenza di rigetto, anche parziale, della domanda del creditore, l'impugnazione della sentenza resta necessaria per evitare il consolidarsi del giudicato sfavorevole.
- L'art. 95, terzo comma, l. fall. va letto in modo estensivo: la tutela del creditore non si esaurisce nell'insinuazione al passivo se egli abbia già subito un accertamento negativo in primo grado.
- Se il giudizio promosso dal creditore prosegue dopo il fallimento nei confronti del curatore o ad iniziativa di questi, la decisione resa in appello spiega efficacia nei confronti della massa fallimentare.
- L'interpretazione delle norme fallimentari sul coordinamento tra cognizione ordinaria e procedura concorsuale deve evitare che la parte soccombente in primo grado resti priva di un rimedio impugnatorio contro l'accertamento negativo del credito.
- Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio l'esistenza di una sentenza intervenuta successivamente, quando rilevante ai fini degli effetti nel giudizio concorsuale.
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