Cassazione Civile, Ordinanza n. 22288/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
La controversia nasce da un'azione promossa dall'utente di un'utenza idrica contro il gestore del servizio per la fornitura, nel periodo settembre 2006-gennaio 2010, di acqua dichiarata non potabile e quindi non idonea agli usi alimentari e potabili. L'attrice chiedeva di essere esonerata dal pagamento del canone per la parte già corrisposta, la riduzione del prezzo della fornitura nella misura del 50% e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il gestore eccepiva la prescrizione e, in subordine, domandava la manleva del proprio fornitore. Il Giudice di pace aveva accolto l'eccezione di prescrizione; il Tribunale, in appello, aveva confermato la decisione qualificando la domanda come azione di riduzione del prezzo per vizi della cosa somministrata o mancanza di qualità, soggetta alla prescrizione annuale ex art. 1495 c.c. richiamato dall'art. 1570 c.c. Con il ricorso per cassazione si denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1495, 1453, 1218 e 2946 c.c., sostenendo che la domanda doveva essere qualificata come ordinaria azione di inadempimento contrattuale, poiché era stata fornita acqua priva delle caratteristiche essenziali pattuite e quindi un bene diverso da quello dovuto, con conseguente applicazione della prescrizione decennale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, quando il servizio idrico fornisce acqua non potabile, si realizza una violazione degli obblighi nascenti dal contratto di utenza, perché il bene somministrato è privo delle qualità pattuite ed essenziali per la funzione dedotta in contratto. Ne consegue che la pretesa non va ricondotta alla disciplina dei vizi redibitori e della mancanza di qualità soggetta al termine annuale di cui all'art. 1495 c.c., bensì all'ordinaria azione di inadempimento contrattuale soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Gela, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando il principio indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato dal giudice di merito come norma della garanzia per vizi, ma ritenuto non decisivo per qualificare la controversia sulla fornitura di acqua non potabile
evocato dal giudice di merito in relazione ai rimedi tipici della vendita, ma non applicabile in via esclusiva alla somministrazione di acqua nel caso concreto
ritenuto dal giudice di merito applicabile con prescrizione annuale; la Corte ha escluso che regoli la domanda quando la cosa somministrata sia priva delle qualità essenziali pattuite e vi sia inadempimento contrattuale
menzionato come disposizione della disciplina dei difetti di qualità, ma escluso quale parametro decisivo nella fattispecie
indicato dalla Corte come base dell'ordinaria azione di risoluzione/inadempimento quando la cosa consegnata sia aliud pro alio o comunque inidonea alla funzione pattuita
richiamato nel motivo di ricorso come norma sull'inadempimento contrattuale
richiamato dal giudice di merito per estendere alla somministrazione la disciplina della vendita; la Corte ha ritenuto che tale richiamo non comporti l'automatica applicazione della prescrizione annuale nei casi di aliud pro alio
ritenuto applicabile dalla Corte quale termine di prescrizione ordinaria dell'azione di inadempimento contrattuale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Nella somministrazione di acqua potabile, la consegna di acqua non potabile o priva delle qualità essenziali pattuite può integrare un inadempimento contrattuale, e non soltanto un vizio della cosa somministrata.
- La distinzione tra vizi/mancanza di qualità e aliud pro alio dipende dalla incidenza della difformità sulla natura, individualità e destinazione del bene: quando il bene è inidoneo a soddisfare la funzione economico-sociale pattuita, la fattispecie esula dall'art. 1495 c.c.
- L'azione fondata su aliud pro alio o su fornitura di bene essenzialmente difforme è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non alla prescrizione breve prevista per la garanzia per vizi.
- Il giudice può qualificare d'ufficio la domanda oltre la sua rubricazione formale, purché gli elementi di fatto rilevanti risultino dal processo; tale qualificazione deve però essere coerente con la reale portata della difformità dedotta e accertata.
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