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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03266/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La vicenda origina da un avviso di accertamento per IRES 2010 notificato alla società, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione due voci: da un lato, una asserita indebita deduzione extra-contabile collegata all’agevolazione c.d. Tremonti-Ambiente ex art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000, per il costo di un impianto fotovoltaico; dall’altro, perdite su crediti ritenute non deducibili per difetto dei requisiti di certezza e precisione. La società impugnava l’atto e otteneva in primo grado un accoglimento solo parziale; in appello entrambe le parti vedevano respinti i rispettivi gravami. In Cassazione la società articolava cinque motivi: (1) violazione dell’art. 6 L. n. 388/2000 per avere la CTR escluso dal calcolo dell’agevolazione le quote di ammortamento dell’impianto, per avere individuato erroneamente il dies a quo dell’agevolazione e per aver negato la cumulabilità dell’incentivo GSE del secondo conto energia; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente sulla questione dell’ammortamento; (3) violazione dell’art. 101, comma 5, TUIR sulla deducibilità delle perdite su crediti, deducendo che i debitori esteri erano cessati o privi di patrimonio e che il recupero sarebbe stato antieconomico; (4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla cessazione dell’attività della società debitrice BS Perù SAC e alla documentazione fiscale estera; (5) ulteriore nullità motivazionale per aver la CTR, secondo la ricorrente, affermato in astratto i criteri di deducibilità delle perdite su crediti ma omesso di applicarli ai singoli crediti contestati. La Corte ha ritenuto fondato solo in parte il primo motivo, limitatamente alla cumulabilità tra tariffa incentivante del secondo conto energia e agevolazione Tremonti-Ambiente, mentre ha rigettato la censura sulle quote di ammortamento e sulla decorrenza dell’agevolazione; ha inoltre dichiarato inammissibili gli altri motivi perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito o comunque non consentiti in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, solo nella parte relativa alla cumulabilità della tariffa incentivante del D.M. 19 febbraio 2007 con l’agevolazione di cui all’art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000, affermando che il limite del 20% va riferito alla detassazione/costo dell’investimento e non alla sola variazione in diminuzione d’imposta. Ha rigettato il resto del primo motivo, confermando che le quote di ammortamento non possono essere ulteriormente dedotte dopo aver incluso il costo dell’impianto nel calcolo dell’incentivo e che la decorrenza dell’agevolazione coincide con l’effettiva entrata in funzione dell’impianto. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati: la censura sulla motivazione non superava il minimo costituzionale, mentre le doglianze sulle perdite su crediti miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000

    l’agevolazione Tremonti-Ambiente consiste in una detassazione riferita ai costi di investimento aggiuntivi per finalità ambientali, da valutare al netto dei vantaggi derivanti dall’utilizzo dell’investimento; il limite di cumulabilità con altri incentivi va riferito alla detassazione/costo dell’investimento, non alla mera diminuzione d’imposta.

  • art. 9 D.M. MISE 19 febbraio 2007

    la tariffa incentivante del secondo conto energia non è cumulabile oltre il limite previsto con altri aiuti pubblici; nel caso concreto la Corte riconosce la cumulabilità con la Tremonti-Ambiente entro il limite del 20% della detassazione.

  • art. 19 D.M. 5 luglio 2012

    atto interpretativo che chiarisce la cumulabilità del secondo conto energia con l’agevolazione ex art. 6 L. n. 388/2000, ancorando il limite del 20% alla detassazione sul costo dell’investimento.

  • art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità delle perdite su crediti in presenza di elementi sintomatici della loro inesigibilità; la Corte però non entra nel merito perché le censure vengono qualificate come attacchi al fatto.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    invocato per denunciare la nullità della sentenza tributaria per carenza di motivazione; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza; la Corte afferma che la motivazione della CTR era sufficiente e non apparente.

  • art. 111 Cost.

    invocato a tutela del diritto a una motivazione adeguata; la Corte esclude la lesione del parametro costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    utilizzato per le censure di violazione di legge relative all’agevolazione fiscale e alla deducibilità delle perdite.

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    utilizzato per le censure di nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione dei requisiti formali della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    invocato per l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne dichiara l’inammissibilità perché le censure erano rivolte alla rivalutazione del merito e, nel caso, la doglianza non era proponibile contro una sentenza di appello confermativa.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    richiamato in motivazione per il regime dell’omesso esame di fatti decisivi dopo la riforma del 2012 e nei casi di cd. doppia conforme.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il procedimento camerale in Cassazione.

Massime di principio

  • Nelle agevolazioni fiscali collegate a investimenti ambientali, i costi detassabili vanno individuati nei costi incrementali necessari al perseguimento della finalità ambientale e vanno valutati al netto dei vantaggi prodotti dall’investimento; non è consentita una duplicazione del beneficio tramite ulteriore deduzione delle quote di ammortamento quando il costo dell’impianto sia già stato posto a base del calcolo agevolativo.
  • La decorrenza di un’agevolazione correlata alla produzione di energia da fonte rinnovabile coincide con l’effettiva entrata in funzione dell’impianto, poiché è da quel momento che si producono i benefici economici rilevanti ai fini del recupero dell’investimento.
  • In materia di incentivi pubblici e aiuti di Stato, il limite di cumulabilità deve essere interpretato in modo coerente con la natura dell’agevolazione e con il diritto dell’Unione, ancorando il limite percentuale al costo dell’investimento o alla detassazione sostanziale e non alla sola riduzione dell’imposta.
  • La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è accoglibile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia apparente, perplessa, incomprensibile o presenti un contrasto irriducibile; non sono più deducibili in cassazione la mera insufficienza o la semplice contraddittorietà della motivazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che investono la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove sono inammissibili, salvo i ristretti limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo nei casi consentiti dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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