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Sentenza

Sentenza del 03/03/2015 n. 770 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - TERMINI - Fattispecie con obbligo di denuncia penale - Raddoppio dei termini - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato riconosciuto che il raddoppio dei termini opera quando, al momento del controllo, sussistono in concreto gli elementi che impongono la denuncia penale. Non sono disponibili ulteriori dettagli sull'esito processuale specifico, né è indicato se il ricorso sia stato accolto o respinto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità del raddoppio dei termini per l'accertamento tributario in presenza di una fattispecie comportante l'obbligo di denuncia penale. Il principio affermato è che il raddoppio non dipende da una valutazione discrezionale o soggettiva dell'Amministrazione finanziaria, ma richiede che, al momento del controllo, siano oggettivamente riscontrabili da parte di un pubblico ufficiale gli elementi previsti dall'art. 331 c.p.p. per l'obbligo di denuncia. La verifica deve quindi essere effettuata con riferimento all'epoca del controllo e non alla data di notificazione dell'atto impositivo.

Norme richiamate

  • Art. 331 c.p.p.

    Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali

    L'obbligo di denuncia sorge quando il pubblico ufficiale rileva elementi oggettivi riconducibili a un reato perseguibile d'ufficio. Ai fini del raddoppio dei termini, tale valutazione deve essere compiuta con riferimento alla situazione esistente durante il controllo.

  • Norme tributarie sul raddoppio dei termini di accertamento

    Il raddoppio dei termini è applicabile solo quando la fattispecie concreta presenta obiettivamente i presupposti per l'obbligo di denuncia penale; non è sufficiente una valutazione discrezionale dell'ufficio né rileva esclusivamente la data di notifica dell'accertamento.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini non può essere applicato automaticamente o sulla sola base di un'astratta qualificazione penale dei fatti: occorrono elementi oggettivi che rendano obbligatoria la denuncia.
  • La verifica dei presupposti deve essere riferita al momento del controllo fiscale, non al momento successivo della notifica dell'atto.
  • L'Amministrazione deve poter dimostrare che, durante il controllo, erano già presenti circostanze concrete idonee a far sorgere l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
  • In situazioni analoghe, il contribuente può contestare il raddoppio se l'atto si limita a richiamare genericamente possibili reati, senza indicare i fatti e gli elementi oggettivi rilevati durante il controllo.

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