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Sentenza

Sentenza del 03/03/2015 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Lodi

IMPOSTA DI REGISTRO - Conferimento beni in un trust - Imposta fissa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione fiscale del conferimento di beni immobili in un trust. Il ricorrente sosteneva che l’atto dovesse scontare l’imposta di registro in misura fissa, poiché il conferimento non comporta un trasferimento sostanziale della proprietà ai beneficiari né un arricchimento immediato degli stessi. I beneficiari, anche se individuati, non disponevano inoltre di poteri decisionali o dispositivi sui beni. L’Amministrazione riteneva invece applicabile l’imposta proporzionale, anche in ragione degli effetti segregativi o limitativi della disponibilità patrimoniale.

La decisione

È stata riconosciuta l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. Il conferimento dei beni nel trust non è stato considerato un trasferimento definitivo della proprietà con effetti traslativi rilevanti ai fini dell’imposta proporzionale, ma un atto funzionale alla segregazione e alla gestione dei beni secondo le finalità del trust. È stata esclusa l’applicazione dell’art. 2 del d.l. 262/2006, non ritenuto idoneo a imporre automaticamente l’imposta proporzionale ai negozi con effetti segregativi o limitativi della disponibilità dei beni.

Norme richiamate

  • Art. 2 del decreto-legge 262/2006

    Non riportata nel testo fornito.

    La norma non è stata ritenuta applicabile al conferimento di beni in trust in assenza di un effettivo trasferimento della proprietà o di un immediato arricchimento dei beneficiari. Gli effetti segregativi o limitativi della disponibilità dei beni, da soli, non determinano necessariamente l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale.

  • Disciplina dell’imposta di registro

    Non specificata nel testo fornito.

    Quando l’atto di conferimento in trust non produce un trasferimento definitivo e sostanziale dei beni a favore dei beneficiari, l’imposta di registro può essere applicata in misura fissa anziché proporzionale.

Massime di principio

  • Nel conferimento di beni in un trust occorre distinguere tra segregazione patrimoniale e trasferimento definitivo della ricchezza: la prima, da sola, non implica necessariamente l’imposta proporzionale.
  • L’imposta proporzionale è giustificata soprattutto quando l’atto produce un effettivo trasferimento della proprietà o un immediato arricchimento in favore di un soggetto diverso dal disponente.
  • La mera individuazione dei beneficiari non è sufficiente, se essi non hanno poteri attuali di disposizione sui beni e non conseguono un’utilità patrimoniale immediata.
  • Per valutare il regime fiscale del trust è necessario esaminare concretamente gli effetti dell’atto, la posizione del trustee, i poteri dei beneficiari e il momento in cui si realizza l’eventuale trasferimento finale dei beni.
  • La presenza di effetti segregativi o di limitazioni alla disponibilità dei beni non determina automaticamente l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale.

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