Sentenza del 03/03/2015 n. 221 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno 2004, un reddito d'impresa e una maggiore IVA sulla base di comunicazioni dell'autorità sammarinese relative ad acquisti effettuati formalmente a nome del contribuente per euro 50.741,96. Il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e sosteneva di aver cessato l'attività individuale nel 2001 e di aver ceduto ogni partecipazione nella società già nel 1999. Deduceva inoltre che terzi avessero utilizzato abusivamente le sue credenziali e il suo nome per effettuare gli acquisti.
La decisione
La Commissione tributaria ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento dell'accertamento. Le operazioni sammarinesi costituivano inizialmente indizi gravi, poiché erano numerose, reiterate nel tempo e riferite a prodotti compatibili con un'attività commerciale. Tuttavia, dopo la contestazione specifica del contribuente, la sola comunicazione delle transazioni formalmente intestate a lui non era sufficiente a dimostrare che fosse stato effettivamente il soggetto ad acquistare, ricevere e pagare la merce. L'Ufficio avrebbe dovuto svolgere ulteriori indagini, ad esempio acquisendo documenti di trasporto, modalità e tracce dei pagamenti, ma non lo ha fatto. Anche la querela presentata dal contribuente non ha fornito elementi decisivi, essendo stata archiviata per prescrizione. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa in presenza di elementi presuntivi, ma gli indizi devono essere adeguatamente verificati e risultare idonei a dimostrare l'effettiva attività e il reddito imputabile al contribuente.
Art. 55 D.P.R. 633/1972
Richiamato per la determinazione dell'evasione IVA mediante accertamento induttivo; anche in questo caso l'Amministrazione deve fornire elementi probatori sufficienti a collegare le operazioni al soggetto passivo.
Massime di principio
- Le operazioni commerciali formalmente intestate a un contribuente costituiscono un indizio rilevante, ma non sempre sono sufficienti, da sole, a dimostrare l'effettiva realizzazione dell'attività imponibile.
- Quando il contribuente contesta specificamente di aver effettuato le operazioni e dimostra la cessazione dell'attività, l'Amministrazione deve svolgere ulteriori verifiche concrete, come l'acquisizione dei documenti di trasporto, dei destinatari della merce e delle modalità di pagamento.
- La presunzione fiscale deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti; se la difesa del contribuente indebolisce gli indizi iniziali, l'Ufficio deve coltivare l'accertamento con ulteriori elementi e non limitarsi ai dati formali.
- L'eventuale uso abusivo di credenziali o dell'identità commerciale del contribuente è una possibilità da verificare concretamente: non deve essere automaticamente accolta, ma neppure esclusa senza indagini.
- In caso di contestazione di operazioni formalmente attribuite al contribuente, la decisione dipende dalla capacità dell'Amministrazione di dimostrare il collegamento effettivo tra il contribuente, la merce, la consegna e il pagamento.
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