Sentenza del 03/03/2015 n. 234 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Imposte - Parametri e studi di settore - Natura - Sistema di presunzioni semplici - Scostamento dagli "standards" in sè considerati - Sufficienza - Esclusione - Contraddittorio con il contribuente - Necessità - Accertamento in sede amministrativa - Oneri del contribuente e dell'Ufficio - Riparto - Giudizio tributario - Ampia facoltà di prova anche a mezzo di presunzioni semplici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento del maggior reddito determinato mediante parametri o studi di settore, sostenendo che il mero scostamento dai valori standard non fosse sufficiente a dimostrare l'effettiva maggiore capacità reddituale. In particolare, ha rilevato l'esistenza di circostanze concrete idonee a giustificare il minore reddito dichiarato, tra cui un grave infortunio subito nell'anno accertato, che aveva comportato una lunga assenza dal lavoro e una significativa riduzione dell'attività svolta.
La decisione
La sentenza ha affermato che l'accertamento standardizzato si fonda su presunzioni semplici e che lo scostamento dagli standard, considerato isolatamente, non è sufficiente. L'Ufficio deve instaurare un contraddittorio effettivo con il contribuente, dimostrare l'applicabilità concreta dello standard utilizzato e motivare il rigetto delle giustificazioni offerte. Il contribuente può provare con ogni mezzo le circostanze che rendono inadeguato lo standard rispetto alla propria situazione. Nel caso concreto è stata valorizzata la grave e prolungata riduzione dell'attività lavorativa dovuta all'infortunio del falegname, con conseguente esito favorevole al contribuente e superamento dell'accertamento fondato sul solo scostamento.
Norme richiamate
Parametri e studi di settore in materia tributaria
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici.
I parametri e gli studi di settore non determinano automaticamente il maggior reddito imponibile: lo scostamento costituisce soltanto un elemento presuntivo, la cui gravità, precisione e concordanza devono emergere dal contraddittorio e dalla valutazione concreta della situazione del contribuente.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
Il contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.
Prima dell'emissione dell'accertamento l'Ufficio deve consentire al contribuente di fornire spiegazioni e documentazione. L'omessa instaurazione del contraddittorio comporta la nullità dell'atto.
Obbligo di motivazione dell'accertamento
La motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento.
L'atto deve spiegare perché lo standard sia concretamente applicabile al contribuente e perché le contestazioni e giustificazioni da lui formulate siano state disattese.
Libertà dei mezzi di prova nel giudizio tributario
Il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards.
Il contribuente può dimostrare con documenti, presunzioni semplici e ogni altro elemento utile sia l'inapplicabilità dello standard sia la particolare realtà economica dell'attività nel periodo accertato.
Massime di principio
- Il semplice scostamento del reddito dichiarato dagli studi di settore o dai parametri non prova automaticamente l'evasione e non può, da solo, sostenere l'accertamento.
- Il contraddittorio con il contribuente è essenziale: l'Ufficio deve esaminare concretamente le spiegazioni ricevute e motivare il loro eventuale rigetto.
- Circostanze straordinarie che riducono in modo rilevante la continuità o la capacità lavorativa, come malattia, infortunio, assenza prolungata o crisi specifiche dell'attività, possono rendere inattendibile il risultato standardizzato.
- Nel contestare un accertamento basato su parametri o studi di settore è opportuno fornire prove concrete e documentate della propria situazione individuale, non limitandosi a negare lo scostamento.
- L'Ufficio deve dimostrare sia la concreta applicabilità dello standard sia la coerenza del risultato con la specifica attività, dimensione e situazione economica del contribuente.
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