Sentenza del 03/03/2015 n. 437 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - Conto corrente bancario intestato al de cuius e egolarmente dichiarato dall'erede - Presunzione della percentuale del 10% sull'attivo ereditario - Inapplicabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva applicato, oltre al valore del denaro presente sul conto corrente intestato al de cuius e regolarmente indicato nella denuncia di successione, la presunzione del 10% prevista dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346/1990. Ha sostenuto che tale presunzione non fosse applicabile, poiché il saldo del conto corrente costituiva un credito certo e documentabile verso la banca, già dichiarato nell'attivo ereditario. L'Agenzia ha difeso il proprio operato, rilevando anche la mancata redazione di un inventario analitico.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Ha escluso l'applicabilità della presunzione del 10% al saldo attivo del conto corrente intestato al de cuius, poiché tale saldo rappresentava un diritto di credito bancario, soggetto a dichiarazione ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 346/1990, ed era stato regolarmente indicato nella denuncia di successione. L'applicazione ulteriore della presunzione avrebbe comportato una duplicazione impositiva e una disparità di trattamento. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 9, comma 2, d.lgs. n. 346/1990
Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico [...] non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.
La presunzione forfetaria del 10% riguarda beni mobili di difficile identificazione e valutazione, soprattutto quando non siano stati dichiarati o siano stati dichiarati in misura inferiore. Non si applica autonomamente a un saldo di conto corrente bancario già dichiarato, che costituisce un credito certo e documentabile.
Art. 18, d.lgs. n. 346/1990
I diritti di credito del defunto, inclusi quelli derivanti da depositi bancari e conti correnti, devono essere indicati nella dichiarazione di successione e, se correttamente dichiarati, non devono essere nuovamente assoggettati alla presunzione prevista dall'art. 9.
Artt. 1834 e 1852 codice civile
Nel deposito bancario la proprietà del denaro passa alla banca, mentre il cliente vanta un diritto di credito alla restituzione. Pertanto, il saldo del conto corrente del de cuius costituisce un credito ereditario e non denaro materialmente posseduto dal defunto.
Cassazione n. 19160/2003
La presunzione dell'art. 9 riguarda denaro, gioielli e mobilia direttamente appartenenti al defunto e facilmente occultabili; non riguarda i depositi bancari, che sono verificabili presso l'istituto di credito.
Cassazione n. 4751/2008
Il valore dichiarato per denaro, gioielli e mobilia deve essere considerato nel valore presunto del 10% e non può essere aggiunto nuovamente all'attivo per applicare un'ulteriore imposizione.
Massime di principio
- La presunzione del 10% prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 346/1990 è destinata a colpire beni mobili facilmente occultabili e non facilmente verificabili, non diritti di credito bancari documentati.
- Il saldo di un conto corrente intestato al de cuius deve essere trattato come credito ereditario e deve essere indicato analiticamente nella dichiarazione di successione.
- Quando il saldo bancario è stato correttamente dichiarato, l'Amministrazione non può aggiungere anche la presunzione del 10% sul medesimo valore, perché ciò determinerebbe una duplicazione impositiva.
- La mancata redazione dell'inventario analitico non rende automaticamente applicabile la presunzione se il bene interessato è un credito bancario certo, documentabile e già dichiarato.
- Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno conservare estratti conto, certificazioni bancarie alla data del decesso e copia della dichiarazione di successione con l'indicazione del saldo.
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