Sentenza del 03/03/2015 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Teramo
Comunicazione di "scarto" del sistema nel caso di invio telematico della dichiarazione dei redditi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, con cui l'Agenzia aveva recuperato a tassazione ricavi e imposte per omessa presentazione delle dichiarazioni IRES, IRAP e IVA, oltre a irregolarità contabili e fiscali. La ricorrente sosteneva che la dichiarazione fosse stata tempestivamente trasmessa ma erroneamente scartata dal sistema per un problema relativo al codice fiscale della rappresentante, deducendo inoltre violazione del contraddittorio, carenza di motivazione e vizi del potere di firma. Nel merito contestava i maggiori ricavi derivanti da movimentazioni bancarie e il disconoscimento di un finanziamento soci di 70.000 euro.
La decisione
La Commissione ha respinto le eccezioni preliminari. Ha stabilito che una dichiarazione telematica scartata non produce effetti giuridici e che il contribuente deve ripresentarla dopo aver rimosso la causa dello scarto. La trasmissione corretta effettuata il 5 agosto 2011 era quindi tardiva e l'accertamento notificato il 6 novembre 2013 era tempestivo. Sono state inoltre ritenute valide la motivazione dell'avviso, la gestione del contraddittorio e l'indicazione del responsabile del procedimento. Nel merito, l'Agenzia ha ridotto i ricavi accertati derivanti dal conto corrente a 19.078 euro, mentre è stato confermato il recupero di 70.000 euro relativo al finanziamento soci, poiché la società non ne ha provato documentalmente la provenienza. Il ricorso è stato accolto solo parzialmente, con riduzione dei ricavi complessivi a 89.078 euro e delle somme dovute a 28.288,68 euro, oltre alle conseguenze fiscali previste; le sanzioni sono state ridotte in relazione ai ricavi bancari riconosciuti come giustificati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 3 del d.P.R. n. 322 del 1998
Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni
La dichiarazione telematica deve essere presentata secondo le modalità e le specifiche tecniche previste; lo scarto del sistema impedisce alla dichiarazione di perfezionarsi.
Art. 3, comma 11, del d.P.R. n. 322 del 1998
L'utente è tenuto, in tale ipotesi [di scarto], a ripetere la trasmissione, dopo aver rimosso la causa dello scarto
In caso di scarto, il contribuente o l'intermediario deve correggere l'errore e ritrasmettere la dichiarazione entro i termini applicabili; la prima trasmissione scartata non equivale a presentazione valida.
D.M. 31 luglio 1998 e relative specifiche tecniche
Il mancato allineamento del codice fiscale del rappresentante con l'Anagrafe tributaria costituisce una causa di scarto emendabile, che impone una nuova trasmissione.
Art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
Il termine per l'accertamento decorre dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione validamente presentata; nel caso esaminato, l'avviso notificato il 6 novembre 2013 è stato considerato tempestivo rispetto alla dichiarazione 2007.
Art. 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000
L'atto deve indicare il responsabile del procedimento. Non è stata ritenuta necessaria, nel caso concreto, l'indicazione autonoma degli estremi della delega quando l'atto era firmato dal direttore dell'ufficio.
Art. 7 della legge n. 241 del 1990
Impone l'individuazione del responsabile del procedimento; tale requisito è stato ritenuto rispettato dall'indicazione nominativa contenuta nell'avviso.
Art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997
La procedura di accertamento con adesione e il contraddittorio risultano regolarmente instaurati quando l'ufficio convoca il contribuente e formula una proposta motivata, anche se il contribuente non partecipa agli incontri.
Art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992
In presenza di soccombenza reciproca, le spese di giudizio possono essere compensate integralmente.
Massime di principio
- Una ricevuta telematica di scarto non equivale alla presentazione della dichiarazione: occorre correggere la causa dello scarto e ritrasmettere il file, conservando ricevute, protocolli e comunicazioni.
- Gli errori relativi al codice fiscale o ai dati del rappresentante legale sono normalmente emendabili, ma l'emendamento deve avvenire entro i termini previsti per la dichiarazione ordinaria o tardiva.
- La tempestività dell'accertamento va valutata considerando la data di presentazione valida della dichiarazione; una trasmissione tardiva o una dichiarazione mai perfezionata può lasciare operativo il termine previsto per l'omessa dichiarazione.
- Il contribuente che sostiene che versamenti bancari o finanziamenti soci non costituiscano ricavi deve fornire una prova documentale concreta dell'origine delle somme, non essendo sufficiente una dichiarazione personale o una spiegazione generica.
- Le presunzioni derivanti da movimentazioni bancarie, incoerenze di cassa e finanziamenti non documentati possono sostenere il recupero fiscale, salvo prova analitica contraria del contribuente.
- Il contraddittorio è normalmente ritenuto rispettato quando l'ufficio comunica i rilievi, convoca il contribuente e prende in esame la documentazione prodotta; la mancata partecipazione del contribuente agli incontri non invalida automaticamente l'accertamento.
- La mancata indicazione degli estremi della delega non comporta automaticamente la nullità dell'avviso quando l'atto è sottoscritto dal direttore competente e indica il responsabile del procedimento, salvo specifiche contestazioni e prova del difetto di potere.
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