Sentenza del 03/03/2015 n. 205 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Imposte in genere - Accertamento sintetico - Presupposti - Conseguenze - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la determinazione sintetica del reddito annuale complessivo ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo implicitamente che la disponibilità finanziaria utilizzata per le spese o gli investimenti accertati derivasse da fonti diverse dai redditi imponibili del periodo. L’accertamento sintetico si fonda su presunzioni semplici, che consentono all’Ufficio di risalire da fatti noti, come spese, investimenti o disponibilità patrimoniali, al reddito non dichiarato.
La decisione
La contestazione del contribuente non è stata accolta. La presunzione semplice posta dall’Amministrazione finanziaria ha determinato l’inversione dell’onere della prova: spettava al contribuente dimostrare che la provvista utilizzata derivava da redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, oppure da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o comunque esclusi legalmente dalla base imponibile. Poiché tale prova non è stata fornita, l’accertamento sintetico è risultato legittimo.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
Determinazione sintetica del reddito complessivo
La norma consente all’Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi della capacità contributiva.
Codice civile, art. 2727
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato
L’Ufficio può utilizzare fatti noti, quali spese o investimenti, per presumere l’esistenza di un reddito non dichiarato. Una volta formulata una presunzione semplice idonea, il contribuente deve fornire la prova contraria.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico, spese e investimenti incompatibili con il reddito dichiarato possono costituire fatti-base per presumere un reddito maggiore.
- La presunzione semplice dell’Amministrazione può trasferire sul contribuente l’onere di dimostrare l’origine della provvista finanziaria.
- Non è sufficiente affermare genericamente che il denaro proveniva da fonti diverse: occorre fornire una prova concreta, documentata e riferibile alle somme utilizzate.
- La prova contraria può consistere nella dimostrazione che la provvista deriva da redditi di altri periodi, redditi esenti, redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o somme legalmente escluse dalla base imponibile.
- In situazioni analoghe, è quindi essenziale ricostruire documentalmente la provenienza delle somme e la loro disponibilità nel periodo considerato dall’accertamento.
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