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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30272/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'appello avverso il rigetto, da parte del GIP, dell'autorizzazione a frequentare un corso di formazione professionale durante la misura degli arresti domiciliari. In cassazione sono stati dedotti: (i) violazione di legge processuale per anticipazione dell'udienza fissata il 06/12/2021 e tenutasi invece il 02/12/2021 senza avviso al difensore di fiducia; (ii) vizio di motivazione per violazione del principio devolutivo e per espressione ultra petitum del Tribunale; (iii) illogicità della motivazione, con compressione del diritto all'istruzione e rilievo di precedenti autorizzazioni concesse all'indagato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha assorbito gli altri motivi. Ha rilevato l'omesso avviso al difensore di fiducia e l'anticipazione d'ufficio dell'udienza come nullità assoluta che viziava il contraddittorio, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite, n. 24630/2015). Ha escluso che la nomina di un difensore d'ufficio o la trattazione in camera di consiglio ex art. 23-bis DL 137/2020 sanassero la nullità. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di L'Aquila per nuovo giudizio con regolare formazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la competenza del Tribunale in materia di riesame; richiamata per definire la competenza del Tribunale di L'Aquila ad esaminare l'appello cautelare.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Citato nel ricorso come norma processuale generale; il vizio denunciato è relativo alla corretta fissazione e comunicazione dell'udienza.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia integra una nullità assoluta ai sensi di questa norma, perché pregiudica la formazione del contraddittorio.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamata unitamente all'art. 178 per affermare la natura assoluta della nullità quando è obbligatoria la presenza e manca l'avviso al difensore di fiducia.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha osservato che la presenza in udienza di un difensore nominato d'ufficio o di un sostituto non sanifica l'omesso avviso al difensore di fiducia, salvo i casi tassativi previsti dalla norma.

  • Sez. Unite, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia determina nullità assoluta e che la designazione di un difensore d'ufficio non la sanifica quando il difensore fiduciario era tempestivamente nominato.

  • art. 23-bis, comma 7, DL n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020

    Richiamato dal Tribunale come possibile base per trattare in camera di consiglio; la Corte ha affermato che tale previsione non sanava l'omesso avviso e la nullità del contraddittorio.

  • art. 6 CEDU (diritto ad un giusto processo)

    Rilevato implicitamente nel richiamo al diritto dell'imputato di avere il difensore di sua scelta: l'omesso avviso lesiona il diritto alla difesa riconosciuto anche dalla Convenzione.

Massime di principio

  • L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, o la sua anticipazione d'ufficio senza informare la difesa, costituiscono nullità assolute che compromettono il contraddittorio e portano all'annullamento del provvedimento impugnato.
  • La nomina di un difensore d'ufficio o la presenza in udienza di un sostituto non sanano automaticamente l'omesso avviso al difensore di fiducia, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
  • La possibilità di trattare una materia 'in camera di consiglio' o sulla base di norme emergenziali (es. art. 23-bis DL 137/2020) non sopperisce alla mancata formazione del contraddittorio derivante dall'assenza di avviso al difensore di fiducia.
  • Nei giudizi cautelari e di riesame è essenziale rispettare le garanzie processuali formali (corretta fissazione e comunicazione dell'udienza) perché la loro violazione può determinare l'annullamento dell'atto anche se il merito sembra fondato.
  • In casi simili la difesa deve vigilare sulla regolare comunicazione dell'udienza e, se omessa o anticipata, sollevare tempestivamente la nullità; il giudice di legittimità tende a prioritariamente tutelare il diritto al contraddittorio.

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