Cassazione Penale, Sentenza n. 30272/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'appello avverso il rigetto, da parte del GIP, dell'autorizzazione a frequentare un corso di formazione professionale durante la misura degli arresti domiciliari. In cassazione sono stati dedotti: (i) violazione di legge processuale per anticipazione dell'udienza fissata il 06/12/2021 e tenutasi invece il 02/12/2021 senza avviso al difensore di fiducia; (ii) vizio di motivazione per violazione del principio devolutivo e per espressione ultra petitum del Tribunale; (iii) illogicità della motivazione, con compressione del diritto all'istruzione e rilievo di precedenti autorizzazioni concesse all'indagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha assorbito gli altri motivi. Ha rilevato l'omesso avviso al difensore di fiducia e l'anticipazione d'ufficio dell'udienza come nullità assoluta che viziava il contraddittorio, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite, n. 24630/2015). Ha escluso che la nomina di un difensore d'ufficio o la trattazione in camera di consiglio ex art. 23-bis DL 137/2020 sanassero la nullità. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di L'Aquila per nuovo giudizio con regolare formazione del contraddittorio.
Norme richiamate
Norma che disciplina la competenza del Tribunale in materia di riesame; richiamata per definire la competenza del Tribunale di L'Aquila ad esaminare l'appello cautelare.
Citato nel ricorso come norma processuale generale; il vizio denunciato è relativo alla corretta fissazione e comunicazione dell'udienza.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia integra una nullità assoluta ai sensi di questa norma, perché pregiudica la formazione del contraddittorio.
Richiamata unitamente all'art. 178 per affermare la natura assoluta della nullità quando è obbligatoria la presenza e manca l'avviso al difensore di fiducia.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha osservato che la presenza in udienza di un difensore nominato d'ufficio o di un sostituto non sanifica l'omesso avviso al difensore di fiducia, salvo i casi tassativi previsti dalla norma.
Sez. Unite, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia determina nullità assoluta e che la designazione di un difensore d'ufficio non la sanifica quando il difensore fiduciario era tempestivamente nominato.
art. 23-bis, comma 7, DL n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020
Richiamato dal Tribunale come possibile base per trattare in camera di consiglio; la Corte ha affermato che tale previsione non sanava l'omesso avviso e la nullità del contraddittorio.
art. 6 CEDU (diritto ad un giusto processo)
Rilevato implicitamente nel richiamo al diritto dell'imputato di avere il difensore di sua scelta: l'omesso avviso lesiona il diritto alla difesa riconosciuto anche dalla Convenzione.
Massime di principio
- L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, o la sua anticipazione d'ufficio senza informare la difesa, costituiscono nullità assolute che compromettono il contraddittorio e portano all'annullamento del provvedimento impugnato.
- La nomina di un difensore d'ufficio o la presenza in udienza di un sostituto non sanano automaticamente l'omesso avviso al difensore di fiducia, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
- La possibilità di trattare una materia 'in camera di consiglio' o sulla base di norme emergenziali (es. art. 23-bis DL 137/2020) non sopperisce alla mancata formazione del contraddittorio derivante dall'assenza di avviso al difensore di fiducia.
- Nei giudizi cautelari e di riesame è essenziale rispettare le garanzie processuali formali (corretta fissazione e comunicazione dell'udienza) perché la loro violazione può determinare l'annullamento dell'atto anche se il merito sembra fondato.
- In casi simili la difesa deve vigilare sulla regolare comunicazione dell'udienza e, se omessa o anticipata, sollevare tempestivamente la nullità; il giudice di legittimità tende a prioritariamente tutelare il diritto al contraddittorio.
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