Cassazione Penale, Sentenza n. 43933/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva inosservanza di norme processuali a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia nominato nella fase di cognizione, richiamando gli artt. 127, comma 5, e 666, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha rilevato che il difensore era stato nominato soltanto per la fase di cognizione e non per la fase esecutiva; pertanto l'omessa notifica in fase esecutiva non poteva essere imputata a nullità in favore del ricorrente. È richiamato il principio che la nomina del difensore per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salvo la deroga prevista dall'art. 656, comma 5, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Individua il vizio dedotto in cassazione (inosservanza di norme processuali a pena di nullità). È la disposizione di inquadramento del motivo, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato nel merito.
art. 127, comma 5, cod. proc. pen.
Riferita alla disciplina della notifica e comunicazione degli atti alle difese; la Corte ha valutato che la norma non poteva operare a favore del ricorrente poiché il difensore non era stato nominato per la fase esecutiva.
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Riferita alle modalità di impugnazione in materia esecutiva e alla notifica degli atti relativi alla revoca del beneficio; la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata notifica all'avvocato nominato solo per la cognizione.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Norma eccezionale che consente la deroga all'efficacia della nomina del difensore di fiducia tra le fasi; la Corte ha richiamato che solo in presenza di tale deroga la nomina per la cognizione può valere anche per l'esecuzione.
art. 615, primo comma, cod. proc. pen.
Richiamato solo come presidio procedurale per la riserva di decisione dell'organo giudicante prima della pronuncia; non rilevante sul merito del motivo.
Corte cost. n. 186 del 2000
Citata in relazione alla legittimità della condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione; la Corte di Cassazione ha applicato tale principio per liquidare la somma di euro 3.000,00.
Cass. Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020 (Rv. 279443)
Precedente interpretativo richiamato: la nomina del difensore di fiducia per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salvo la deroga di cui all'art. 656, comma 5; usato dalla Corte come parametro di giudizio nel caso concreto.
Massime di principio
- La nomina del difensore di fiducia limitata alla fase di cognizione non produce automaticamente effetti nella fase esecutiva: per l'esecuzione è necessaria una nomina specifica o una deroga normativa espressa (art. 656, comma 5 c.p.p.).
- L'omessa notifica di atti della fase esecutiva al difensore nominato solo per la cognizione non comporta di per sé una nullità favorevole all'imputato quando non sussista una nomina valida per l'esecuzione.
- Prima di proporre impugnazioni relative a provvedimenti esecutivi (es. revoca della sospensione della pena) è opportuno verificare che il difensore abbia mandato espresso anche per la fase esecutiva o che sia stato tempestivamente nominato/avvisato; in mancanza, il ricorso è ad alto rischio di inammissibilità.
- Se si ritiene che sia stata violata una norma procedurale a pena di nullità, occorre dimostrare la rilevanza della norma rispetto alla fase processuale interessata (cognizione vs esecuzione) e l'effettiva lesione del diritto di difesa nella fase pertinente.
- Per evitare sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende) è fondamentale valutare la fondatezza del ricorso alla luce della giurisprudenza consolidata e operare le opportune verifiche di rappresentanza difensiva prima di impugnare.
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