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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28711/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione ex art. 385 c.p. I motivi riguardavano: la correttezza del giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, la sussistenza di uno stato di necessità, il riconoscimento dell'imputato e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché in larga parte riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito, dirette a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e della ricostruzione fattuale, e comunque generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata; il provvedimento non affronta il merito della configurabilità del reato, ma solo l'ammissibilità delle censure in cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato implicitamente dal motivo sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte non entra nel merito della causa di non punibilità, reputando la censura inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre le stesse doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito nel giudizio di cassazione sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali valutazioni appartengono al giudice di merito.
  • Le censure sono inammissibili quando risultano generiche, cioè non specificamente correlate alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La deduzione di una causa di giustificazione o di una causa di non punibilità, se formulata in modo meramente assertivo e non confrontato con la motivazione di merito, non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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