Cassazione Penale, Ordinanza n. 28711/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione ex art. 385 c.p. I motivi riguardavano: la correttezza del giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, la sussistenza di uno stato di necessità, il riconoscimento dell'imputato e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché in larga parte riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito, dirette a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e della ricostruzione fattuale, e comunque generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata; il provvedimento non affronta il merito della configurabilità del reato, ma solo l'ammissibilità delle censure in cassazione.
Richiamato implicitamente dal motivo sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte non entra nel merito della causa di non punibilità, reputando la censura inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre le stesse doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito nel giudizio di cassazione sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali valutazioni appartengono al giudice di merito.
- Le censure sono inammissibili quando risultano generiche, cioè non specificamente correlate alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La deduzione di una causa di giustificazione o di una causa di non punibilità, se formulata in modo meramente assertivo e non confrontato con la motivazione di merito, non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28647/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28664/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28671/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28672/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28673/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28674/2026 del 29/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →