Cassazione Penale, Sentenza n. 28005/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.; si deduceva la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p. e di altre norme procedurali e diritti (art. 6 CEDU, art. 24 Cost., direttiva 2016/343), sostenendo che il ricorrente fosse rimasto ignaro del processo per il venir meno del rapporto con il difensore di fiducia (che aveva rinunciato al mandato e la comunicazione di rinuncia sarebbe stata inviata alla madre che non la recapitò al ricorrente), mentre le successive notifiche sarebbero state effettuate al difensore d'ufficio presso il quale il ricorrente non avrebbe mai avuto contatti; si contestava quindi che l'ordinanza avesse dato per scontata la conoscenza del processo da parte del prevenuto.
La decisione
la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato le valutazioni della Corte d'Appello che avevano rilevato molteplici indici di conoscenza del procedimento: applicazione di misura cautelare carceraria, formalizzazione delle imputazioni nel provvedimento cautelare, interrogatorio davanti al P.M., notifica del decreto al difensore già nominato, elezione di domicilio presso il difensore, dichiarazioni del difensore e della madre che indicavano consapevolezza e volontà del ricorrente di non rientrare in Italia. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia provato l'impossibilità concreta di informarsi e abbia mostrato un comportamento negligente e di disinteresse, escludendo quindi l'incolpevole ignoranza necessaria per la rescissione del giudicato; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
regola il rimedio della rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo; la Corte interpreta che la mancata conoscenza rileva solo se 'incolpevole' e che grava sull'imputato l'onere di provare l'incolpevolezza
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
articolano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente; la Corte osserva che l'impugnazione non ha adeguatamente confutato la motivazione analitica della Corte d'Appello e dunque il vizio dedotto non è provato
norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente
citato nel ricorso a titolo di richiamo procedurale; la Corte non trae da esso un diverso esito rispetto all'onere probatorio richiesto per l'incolpevole ignoranza
citato dal ricorrente ma non ritenuto dirimente rispetto alla valutazione sulla conoscenza del processo e sull'incolpevolezza della mancata conoscenza
art. 24 Cost. e art. 6 CEDU
richiamati come garanzie del diritto alla difesa e al giusto processo; la Corte ritiene che tali diritti non siano stati violati dato che non è dimostrata un'oggettiva impossibilità di conoscenza del procedimento a carico del ricorrente
Direttiva 2016/343/UE (art. 9 richiamato nel ricorso)
richiamata a sostegno della tutela del diritto alla difesa; la Corte non ne ricava un'interpretazione che cambi l'esito quando il ricorrente non prova l'incolpevolezza della sua ignoranza
Massime di principio
- La rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo ex art. 629-bis c.p.p. è ammessa solo se la mancata conoscenza è "incolpevole"; spetta all'imputato allegare e provare fatti concreti che dimostrino l'impossibilità effettiva di informarsi.
- La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio, la sottoposizione a misure cautelari e l'avvenuto interrogatorio o altre misure che rendono note le imputazioni costituiscono indici forti di conoscenza del processo; tali elementi possono giustificare il rigetto della richiesta di rescissione in mancanza di prove contrarie.
- La semplice inefficacia della comunicazione (es. la madre che non consegna una lettera) non è di per sé sufficiente a dimostrare l'incolpevole ignoranza, salvo che il ricorrente non fornisca prove specifiche della impossibilità reale di informarsi o di mantenere contatti con il difensore.
- Il ricorrente ha l'onere di assumere una minima diligenza per informarsi sull'andamento del procedimento quando esistono indici che lo mettono in condizioni di sapere; l'atteggiamento di disinteresse può configurare colpa e precludere il rimedio della rescissione.
- Nelle valutazioni difensive è necessario confrontare puntualmente le osservazioni con la motivazione della decisione impugnata: argomentazioni generiche o non specificamente circostanziate difficilmente bastano a rovesciare il convincimento del giudice.
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