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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17411/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Non è stata quindi modificata la decisione di merito, che resta una condanna, seppur con mitigazione del trattamento sanzionatorio disposta dalla Corte d'appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado con rito abbreviato per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva solo parzialmente riformato la decisione, riducendo il trattamento sanzionatorio. La difesa ha dedotto violazione di legge per la mancata applicazione della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere sussunta nel regime più tenue. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo reiterativo rispetto all'appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la lieve entità valorizzando non solo il dato ponderale, ma anche la strutturazione professionale della coltivazione, la presenza di macchinari per il confezionamento e l'uso di canali dedicati per la vendita.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte richiama la disciplina della lieve entità e afferma che la sua esclusione è corretta quando la condotta, valutata complessivamente, presenta indici di professionalità organizzativa, rilevante quantità di sostanza e modalità di cessione strutturate.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo sostanzialmente identico una censura già formulata in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per mancanza di specificità.
  • L'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti non può essere riconosciuta quando la valutazione complessiva dei fatti evidenzi un'organizzazione stabile e professionale dell'attività illecita, anche a prescindere dal solo dato ponderale.
  • Ai fini dell'esclusione della lieve entità, il giudice può valorizzare cumulativamente la quantità di droga, la struttura dell'impianto di coltivazione, la disponibilità di strumenti per la lavorazione o il confezionamento e l'esistenza di canali di vendita dedicati.
  • In sede di legittimità, la censura che investe una valutazione di merito è scrutinabile solo se si confronta puntualmente con gli argomenti decisivi posti a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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