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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22197 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, che aveva accolto l’appello del contribuente e riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 2003 e 2004. L’Ufficio ha lamentato un’insufficiente motivazione sulla sussistenza dell’autonoma organizzazione, sostenendo che il contribuente utilizzasse le normali attrezzature professionali e disponesse di uno studio; ha inoltre evidenziato che dalle dichiarazioni risultavano canoni di locazione finanziaria di 315 euro per ciascun anno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse fondato il proprio accertamento sulla documentazione acquisita e che la mancanza di dipendenti, l’uso di normali attrezzature professionali e il pagamento di canoni di leasing contenuti (315 euro annui) fossero compatibili con l’esclusione di un’autonoma organizzazione, poiché i beni strumentali non eccedevano il minimo indispensabile per l’attività di ingegnere. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, perché il contribuente non ha svolto attività difensiva. Decisione assunta il 20 luglio 2016 e depositata il 3 novembre 2016.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Con l'unico motivo di ricorso si denuncia insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c. , n. 5) per non avere la C.T.R. adeguatamente motivato in ordine alle deduzioni dell'Ufficio circa l'utilizzo da parte del contribuente delle normali apparecchiature previste dalla sua attività e la disponibilità di un ufficio, omettendo, in particolare, di valutare che dai quadri RE delle dichiarazioni dei redditi emergeva il pagamento di canoni di locazione finanziaria pari ad Euro 315,00 per ogni anno di imposta.

    La disposizione è richiamata quale base del motivo di ricorso per insufficiente motivazione su un punto decisivo. La Corte, tuttavia, non ravvisa il vizio denunciato: considera adeguato l’accertamento di fatto della CTR, fondato sulla documentazione e sulla valutazione dei beni strumentali.

Massime di principio

  • Ai fini dell’IRAP, l’uso di attrezzature normalmente necessarie alla professione e di beni strumentali di valore o consistenza contenuti non dimostra, da solo, la presenza di un’autonoma organizzazione: occorre valutare se tali mezzi eccedano il minimo indispensabile per l’attività.
  • L’assenza di dipendenti, insieme a beni strumentali non eccedenti il minimo professionale, può sostenere l’esclusione dell’autonoma organizzazione. Anche la disponibilità di uno studio o il pagamento di modesti canoni di leasing non sono, isolatamente, decisivi.
  • In sede di cassazione, la contestazione sulla valutazione dei beni e dell’organizzazione professionale non prevale quando la decisione di merito è basata sulla documentazione e l’impugnazione non dimostra un effettivo vizio della motivazione.

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