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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25631/2020 del 12/11/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda la cassazione della sentenza che aveva confermato la condanna della Cooperativa (in solido con Italtrans S.p.A.) alla restituzione delle somme trattenute al socio-lavoratore, Diallo, dall'1.10.2010 al 28.8.2012 a titolo di "quota sociale" (euro 0,88/ora e euro 100/mese) e alla loro inclusione nel computo del TFR. La Cooperativa deduceva: incompetenza della giurisdizione del giudice del lavoro (sosterendo che si trattava di restituzione di conferimenti di capitale), illegittimità della valutazione sulla non opponibilità delle delibere sociali per genericità, e la possibilità di rendere opposibili al nuovo socio delibere anteriori all'ingresso (richiamando art. 2269 c.c.). Italtrans proponeva ricorso incidentale sul mancato esame del diritto al beneficio della preventiva escussione del patrimonio della cooperativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della Cooperativa e il ricorso incidentale di Italtrans. Ha ritenuto che, secondo l'orientamento consolidato (richiamando Cass. sez. lav., 18.7.2018, n.19096), le delibere delle cooperative che impongono apporto economico da parte dei soci lavoratori per il ripiano delle perdite sono ammissibili solo se sono temporanee e fissano un termine e criteri quantitativi/temporali; in mancanza risultano illegittime nella parte in cui incidono "in pejus" sul trattamento economico minimo del socio-lavoratore e la relativa controversia è devoluta alla cognizione del giudice del lavoro. Il ricorso incidentale è infondato perché la questione relativa al beneficio di preventiva escussione non era stata impugnata dalla parte interessata in appello. Spese di giudizio in capo alla Cooperativa a favore di Diallo (e liquidazione dettagliata delle spese). Inoltre, è stato dato atto dell'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato per affermare la responsabilità in solido dell'appaltatore e dell'affidataria per crediti derivanti dal rapporto di lavoro instaurato tramite appalto

  • art. 5, comma 2, legge n. 142/2001 (come modificato dall'art. 9, comma 1, L. n. 30/2003)

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la ripartizione di competenza tra giudice ordinario e giudice del lavoro; la Corte lo interpreta unitamente alla giurisprudenza per confermare che questioni inerenti al trattamento economico dei soci-lavoratori rientrano nella cognizione del giudice del lavoro

  • art. 6 legge n. 142/2001

    Interpretato nel senso che le delibere che impongono apporti economici dai soci lavoratori sono ammissibili solo se temporanee e con termini/criteri quantitativi chiari; in difetto sono illegittime se incidono sul trattamento minimo

  • art. 12 delle Preleggi

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito dell'argomentazione sulla interpretazione delle norme civilistiche vs norme speciali sul lavoro; la Corte lo utilizza per integrare la valutazione della materia e della giurisdizione

  • art. 2269 c.c.

    Richiamato dalla Cooperativa per sostenere la responsabilità del socio per obbligazioni sociali anteriori; la Corte osserva che comunque l'opponibilità delle delibere ai soci richiede requisiti di specificità e temporaneità

  • art. 112 c.p.c.

    Citato nel ricorso incidentale in relazione all'omessa pronuncia su specifico capo della domanda; la Corte ritiene la questione non fondata perché la materia era già passata in giudicato per quella parte

  • art. 3 legge n. 142/2001

    Riferimento al principio generale del divieto di riduzione "in pejus" del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva; la Corte lo applica per tutelare il trattamento minimo dei soci-lavoratori

  • Cass., sez. lavoro, 18.7.2018, n. 19096

    Giurisprudenza richiamata come principio consolidato: le delibere societarie che incidono sul trattamento economico dei soci lavoratori sono valide solo se temporanee e con termine finale; in assenza di tali condizioni le trattenute sono illegittime

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione all'obbligo processuale del versamento del contributo unificato supplementare da parte del ricorrente principale

Massime di principio

  • Le delibere di cooperative che impongono apporto economico ai soci lavoratori devono essere temporanee e prevedere criteri quantitativi e temporali chiari; in mancanza sono illegittime nella parte in cui incidono sul trattamento economico del socio
  • Le controversie relative alla illegittima trattenuta di somme dal trattamento dei soci-lavoratori e al riconoscimento di differenze retributive rientrano nella competenza del giudice del lavoro
  • La responsabilità solidale tra appaltatore e impresa utilizzatrice per crediti retributivi rimane applicabile (art. 29 d.lgs. 276/2003) quando il rapporto lavorativo deriva da un appalto
  • La mera genericità delle delibere sociali non rende opponibili ai singoli soci le trattenute salariali: per essere valide le delibere devono rispettare limiti che tutelino il trattamento minimo dei lavoratori
  • Questioni non impugnate o già passate in giudicato non possono essere riesaminate in sede di legittimità; il ricorso incidentale su questioni non dedotte correttamente rischia di essere rigettato
  • Nel contenzioso contro cooperative, va valutata sia la legittimità formale delle delibere sia l'incidenza concreta sul trattamento retributivo del socio; le corti tendono a privilegiare la tutela delle retribuzioni effettive

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