Cassazione Civile, Sentenza n. 25053/2020 del 09/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la genuinità dell'appalto stipulato tra Gianetti Ruote e la cooperativa Business & Work (B&W), chiedendo l'accertamento della nullità dell'appalto per violazione dell'art. 26 T.U. 81/2008 (anche per promiscuità di lavorazioni e clausole contrattuali) e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato diretto con la Gianetti ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 3‑bis, d.lgs. 276/2003, con conseguente corresponsione delle differenze retributive ex c.c.n.l. industria metalmeccanica (liv. 4°) per euro 32.571,57.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Torino secondo cui Crispo era dipendente della cooperativa B&W e non della Gianetti Ruote; l'appalto è stato ritenuto genuino. La Corte ha ritenuto che le censure sulla nullità del contratto per violazioni dell'art. 26 TU 81/2008 fossero nuove e non adeguatamente provate e che, comunque, l'eventuale nullità tardivamente dedotta non avrebbe automaticamente determinato la costituzione del rapporto di lavoro con la committente se non fosse dimostrata una interposizione fittizia (art. 29 comma 1). Il giudice ha valorizzato elementi quali l'organizzazione e il rischio d'impresa a carico dell'appaltatore, la diversa modalità di determinazione del corrispettivo (per lavorazione versus retribuzione oraria), l'assenza di poteri dispositivi e disciplinari diretti della committente sui lavoratori B&W, e il controllo legittimo della committente sulla regolarità del servizio. Spese di giudizio a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 276/2003 (commi I e III bis)
La Corte ha applicato il criterio distintivo tra appalto e somministrazione: perché sussista un appalto genuino è rilevante l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, l'esercizio del potere direttivo/organizzativo da parte dell'appaltatore e l'assunzione del rischio d'impresa. La semplice fornitura di manodopera o la presenza di istruzioni per il risultato da parte della committente non sono di per sé prova di rapporto diretto se manca l'interposizione fittizia.
art. 26 T.U. 81/2008 (comma 5)
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ... devono essere specificamente indicati a pena di nullità ... i costi relativi alla sicurezza del lavoro ...
La norma riguarda l'obbligo di indicazione dei costi della sicurezza nei contratti e la nullità in caso di omissione. La Corte ha ritenuto che la censura sulla nullità fondata su questa disposizione fosse stata sollevata tardivamente e non fosse adeguatamente comprovata nei fatti; inoltre tale nullità non determinerebbe automaticamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con la committente senza prova di interposizione fittizia.
Richiamati in relazione al tema della nullità contrattuale (art. 1418). La Corte ha osservato che la deduzione di nullità richiede una adeguata base fattuale e non può essere semplicemente dedotta in modo ricostruttivo; la contestazione tardiva di nullità può essere valutata ma va sorretta da prove.
Giurisprudenza citata (Cass. n.26243/2014, Cass. n.30964/2018, Cass. n.15557/2019, C-243/08 Corte di Giustizia)
La Corte si è conformata ai principi giurisprudenziali che richiedono di valutare l'effettiva organizzazione dei mezzi e il rischio d'impresa dell'appaltatore, ammettendo anche appalti di mera manodopera quando l'appaltatore abbia una propria organizzazione. Inoltre è richiamato il principio secondo cui una domanda di nullità tardiva può essere esaminata nella forma di eccezione.
Massime di principio
- Per far valere la conversione di un rapporto in rapporto diretto con il committente occorre provare l'interposizione fittizia: la sola presenza di controlli o istruzioni per il risultato non è sufficiente.
- Elementi rilevanti per valutare la genuinità dell'appalto: organizzazione dei mezzi e dei lavoratori da parte dell'appaltatore, assunzione del rischio d'impresa, modalità di determinazione del corrispettivo, gestione di ferie e permessi, attribuzione di poteri disciplinari.
- La nullità del contratto di appalto per omissioni formali (es. costi della sicurezza) può essere rilevata, ma la sua mera prospettazione tardiva e priva di adeguata prova non è risolutiva e non comporta automaticamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con la committente.
- Il controllo esercitato dal committente finalizzato alla verifica della regolarità o qualità del servizio è compatibile con un appalto genuino e non equivale necessariamente a esercizio di potere direttivo sui lavoratori dell'appaltatore.
- Onere della prova: il lavoratore che invoca la diretta subordinazione con la committente deve fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza di autonomia organizzativa dell'appaltatore e l'effettiva integrazione/omogeneità delle prestazioni con quelle del personale della committente.
- Se viene sollevata tardivamente una causa di nullità, il giudice può ricondurre la domanda in forma di eccezione ed esaminarne il merito, ma deciderà sulla base delle prove acquisite in istruttoria.
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