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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25804/2020 del 13/11/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, pilota assunto nel 1986 e divenuto Comandante, era stato collocato in CIGS per la crisi di Alitalia e non era stato assunto a tempo indeterminato da Alitalia CAI nonostante accordi sindacali (14.9.2008, 30-31.10.2008, 24.11.2008 e 19.2.2009) che regolavano il passaggio del personale. Zambianchi sosteneva di possedere le abilitazioni e i requisiti per l'immediato reimpiego (compresa la guida del B-777), di non essere pensionabile e di essere stato localizzato a Fiumicino, e chiedeva la declaratoria che la CAI fosse subentrata ex art. 2112 c.c. ad Alitalia spa e la condanna all'assunzione a tempo indeterminato con risarcimento danni. I giudici di merito avevano invece ritenuto che la situazione non rientrasse nel meccanismo dell'art. 2112 c.c., che gli accordi sindacali costituivano contratti a favore del terzo contenenti criteri selettivi con priorità tra di essi, e che il ricorrente non aveva provato il possesso di tutti i requisiti prioritari (localizzazione, carichi familiari, anzianità aziendale oltre all'abilitazione tecnica). In cassazione il ricorrente contestava l'onere della prova e l'interpretazione degli accordi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: a) gli accordi sindacali in questione sono contratti a favore del terzo; b) la vicenda non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 2112 c.c. per il tipo di operazione posta in essere; c) l'onere di provare, in caso di diritto all'assunzione derivante da un accordo che costituisce un nuovo rapporto di lavoro, grava rigorosamente sul lavoratore per i fatti costitutivi del diritto stesso (art. 2697 c.c.); d) l'interpretazione dei criteri contenuti nell'accordo come criteri selettivi con priorità è plausibile e correttamente motivata, e il ricorrente non ha indicato i canoni ermeneutici violati in modo tale da far prevalere la sua interpretazione in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (euro 5.250,00 compensi oltre oneri e spese forfettarie) e agli ulteriori oneri processuali indicati nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 2112 cod. civ.

    I giudici hanno ritenuto che il caso non rientrasse nel meccanismo operativo dell'art. 2112 c.c.; la costituzione di Alitalia CAI e la cessione collegata non sono state considerate trasferimento di azienda che obblighi automaticamente all'applicazione dell'art. 2112

  • art. 2697 cod. civ.

    Sottolineata la regola dell'onere della prova: il lavoratore che invoca un diritto alla nuova assunzione (fatto costitutivo) deve fornire prova rigorosa dei requisiti previsti dagli accordi

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamata rispetto agli oneri probatori e alla motivazione: la motivazione della sentenza deve permettere di ricostruire il percorso logico-giuridico e qui è stata ritenuta adeguata

  • artt. 1362 e 1363 cod. civ.

    Norme sull'interpretazione del contratto: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse specificato i canoni ermeneutici violati e che l'interpretazione della Corte territoriale (criteri con priorità) fosse plausibile e adeguatamente motivata

  • art. 4 e ss. legge n. 223/1991

    I principi sulla prova e selezione tipici delle procedure per licenziamenti collettivi non sono estendibili al caso di amministrazione straordinaria e all'accordo sindacale che ha accompagnato la costituzione di Alitalia CAI

  • D.lgs. n. 270/1999 e art. 47 legge n. 428/1990

    Riferimenti alla disciplina della amministrazione straordinaria e degli accordi (ex art. 47 L. 428/1990): tali procedure hanno regole operative diverse che impediscono l'automatica applicazione delle regole dei licenziamenti collettivi

  • DPR n. 115/2002, art. 13, commi 1 quater e 1 bis

    Norme processuali su contributo unificato e versamenti: la Corte ha dato atto dell'obbligo eventuale del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo previsto

Massime di principio

  • Quando il diritto all'assunzione deriva da un accordo che costituisce un nuovo rapporto di lavoro, l'onere probatorio circa i requisiti costitutivi grava sul lavoratore e richiede prova rigorosa.
  • In sede di legittimità il ricorrente che contesti l'interpretazione di un accordo deve indicare concretamente i canoni ermeneutici violati e dimostrare il vizio di diritto; non è sufficiente opporre un’alternativa interpretazione plausibile.
  • Gli accordi sindacali possono configurarsi come contratti a favore del terzo e prevedere criteri selettivi con priorità: se così, il candidato deve dimostrare di possedere tutti i criteri prioritari indicati.
  • Le regole sulle procedure di licenziamento collettivo (legge n. 223/1991) e l'onere probatorio in tali procedure non sono automaticamente applicabili a operazioni di amministrazione straordinaria o ad accordi posti in essere nell'ambito di ristrutturazioni complesse (es. trasformazione/ricostituzione societaria).
  • La valutazione dell'interpretazione contrattuale e della sufficienza della prova dei requisiti è rimessa in larga misura al giudice del merito; la Cassazione interviene solo per errori di diritto o per motivazione illogica/insufficiente.

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