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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06728/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato irrituale il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione, perché il rimedio esperibile era il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. Ha applicato il principio di conversione delle impugnazioni ex art. 568, comma 5, c.p.p., riqualificando il ricorso come reclamo e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per la sua trattazione, impregiudicata ogni ulteriore questione di ammissibilità.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (persona offesa)

La controversia

Nel procedimento iscritto contro ignoti per il reato originariamente ipotizzato di diffamazione, il G.I.P. del Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione su richiesta conforme del pubblico ministero, rigettando l'opposizione della persona offesa dopo un precedente annullamento in sede di reclamo. La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 4 e 6 del Protocollo n. 7 CEDU e degli artt. 3, 24, comma 2, 111 e 117, comma 1, Cost., nonché la nullità del provvedimento, sostenendo che il medesimo giudice persona fisica si fosse pronunciato due volte sulla stessa fattispecie. In via subordinata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 4, c.p.p., nella parte in cui, dopo l'annullamento del provvedimento di archiviazione in sede di reclamo, prevede la restituzione degli atti al medesimo giudice anziché a un giudice diverso. La Corte ha ritenuto che, dopo la legge n. 103/2017, l'ordinanza di archiviazione non sia più ricorribile per cassazione, salvo i casi tipizzati di nullità deducibili con il reclamo ex art. 410-bis c.p.p., e che nel caso concreto non ricorra un'ipotesi di abnormità. Ha quindi qualificato l'impugnazione come reclamo, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.

Norme richiamate

  • art. 410-bis c.p.p.

    Dopo la l. n. 103/2017, l'ordinanza di archiviazione è reclamabile nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p.; il ricorso per cassazione non è il rimedio ordinario esperibile.

  • art. 127, comma 5, c.p.p.

    Delimita i casi di nullità rilevanti ai fini del reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Consente la conversione dell'impugnazione proposta con mezzo diverso da quello previsto dalla legge, valorizzando la volontà di impugnare e il favor impugnationis.

  • art. 414 c.p.p.

    Richiamato per evidenziare che il provvedimento di archiviazione non determina una stasi irreversibile del procedimento, poiché l'indagine può essere riaperta secondo la disciplina prevista.

  • art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU

    Invocato dalla parte ricorrente a sostegno della dedotta nullità, ma non accolto come base per l'ammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 6 del Protocollo n. 7 CEDU

    Invocato dalla parte ricorrente a sostegno della dedotta nullità, ma non accolto come base per l'ammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla parte ricorrente in relazione alla questione di legittimità costituzionale prospettata.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    Invocato dalla parte ricorrente in relazione alla questione di legittimità costituzionale prospettata.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla parte ricorrente in relazione alla questione di legittimità costituzionale prospettata.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Invocato dalla parte ricorrente in relazione al contrasto con la CEDU dedotto nel ricorso.

Massime di principio

  • L'ordinanza di archiviazione emessa dopo l'entrata in vigore della l. n. 103/2017 non è, di regola, ricorribile per cassazione; il rimedio esperibile è il reclamo nei soli casi di nullità tipizzati dall'art. 127, comma 5, c.p.p.
  • Se l'impugnazione è proposta con un mezzo diverso da quello previsto, il giudice deve verificare l'oggettiva impugnabilità dell'atto e la volontà della parte di sottoporlo a sindacato, quindi riqualificare il gravame nel rimedio corretto e trasmettere gli atti al giudice competente.
  • Il principio di conservazione delle impugnazioni opera in funzione del favor impugnationis, ma non consente di derogare alle regole sostanziali e formali che disciplinano il diverso mezzo di impugnazione.
  • L'ordinanza di archiviazione non integra abnormità per il solo fatto di essere stata pronunciata dal medesimo giudice persona fisica già investito della precedente decisione, se il provvedimento resta interno al sistema processuale e non determina una stasi irreversibile del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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