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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37161/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato è stato condannato dal Tribunale di Benevento per il reato di cui all’art. 367 c.p.; la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24/02/2026, ha confermato la condanna. Il difensore ha proposto un unico motivo di ricorso, denunciando la violazione dell’art. 601 c.p.p. per inosservanza del termine a comparire nel giudizio di appello: dopo la dichiarazione di irreperibilità dell’imputato, pronunciata con decreto dell’11/12/2025, il 05/02/2026 il difensore aveva comunicato l’ultimo domicilio e chiesto che vi fosse notificato il decreto di citazione; la notificazione rinnovata era stata eseguita il 07/02/2026, diciassette giorni prima dell’udienza del 24/02/2026, anziché almeno venti giorni prima. L’appello si è svolto in forma cartolare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la violazione del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, c.p.p. determina una nullità generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, da eccepire entro i termini dell’art. 180 c.p.p. e comunque prima della deliberazione della sentenza di appello. Nel caso concreto, il difensore non aveva sollevato la questione nelle conclusioni depositate il 05/02/2026 né aveva presentato osservazioni successive, prima dell’udienza cartolare. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il dispositivo riportato si interrompe dopo la formula «Dichiara»; l’esito dichiarato nella motivazione è tuttavia l’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 601, comma 3, c.p.p.

    Le Sezioni Unite hanno statuito che nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.

    La violazione del termine a comparire nel giudizio di appello integra una nullità generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, soggetta ai termini di deduzione indicati dall’art. 180 c.p.p.

  • art. 180 c.p.p.

    Le Sezioni Unite hanno statuito che nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.

    La nullità intermedia derivante dall’inosservanza del termine a comparire deve essere rilevata o eccepita entro i termini dell’art. 180 c.p.p. e, in ogni caso, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, l’inosservanza del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, c.p.p. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato.
  • La nullità per inosservanza del termine a comparire deve essere eccepita entro i termini previsti dall’art. 180 c.p.p. e comunque prima della deliberazione della sentenza di appello; se la parte non la deduce tempestivamente, la censura proposta successivamente non può condurre all’annullamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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