Cassazione Penale, Sentenza n. 40362/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso alla Corte di Cassazione impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado: erano contestati (i) il calcolo della prescrizione, con specifico riferimento a due rinvii che la corte di appello aveva ritenuto incidere sulla sospensione dei termini (rinvio del 27/03/2019 per riunione di procedimenti e rinvio dal 29/10/2020 al 24/03/2021 per legittimo impedimento del difensore di un coimputato), con conseguente esclusione della prescrizione per alcuni capi; (ii) la carenza probatoria, poiché l'imputato sosteneva di essere mero prestanome della "Credit Center" e ignorante rispetto all'attività illecita svolta; (iii) vizi nella determinazione della pena e nella valutazione delle circostanze attenuanti (richiesta di applicazione degli artt. 114 e 62-bis c.p.), nonché sulla modalità di incremento della pena per reati unificati in continuazione e sulla mancata motivazione rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul punto della prescrizione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello: il primo rinvio, richiesto dalla difesa, sospende il corso della prescrizione; il secondo rinvio per legittimo impedimento del difensore di un coimputato opera anch'esso in quanto dal verbale non risultava opposizione da parte degli altri difensori. Le doglianze sulla valutazione della prova sono state considerate rimostranze di merito non consentite in Cassazione e generiche; la Suprema Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che ha spiegato perché il contributo dell'imputato non fosse minimale e perché la sua versione fosse inverosimile. Le eccezioni in tema di pena e attenuanti sono state ritenute manifestamente infondate: la Corte d'appello ha motivato il rifiuto delle attenuanti richieste (art. 114 c.p. e 62-bis c.p.), ha riconosciuto le attenuanti generiche e ha escluso la recidiva per effetto dell'aver concluso positivamente un affidamento in prova, senza che ciò comportasse effetti riduttivi ulteriori rispetto a quanto riconosciuto. Per questi motivi la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; non è stata liquidata alcuna somma alla parte civile.
Norme richiamate
Richiesta dalla difesa come attenuante per partecipazione minima: la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti perché il contributo dell'imputato non fosse minimale e dunque l'attenuante non è stata riconosciuta
Invocata dalla difesa fra le circostanze attenuanti da prevalere sulle aggravanti: la Corte ha respinto la richiesta, ritenendo che le aggravanti speciali (timore di pericolo immaginario e approfittamento di condizioni di minorata difesa delle vittime) prevalessero, non emergendo elementi positivi nella condotta processuale dell'imputato
Massime di principio
- La sospensione del termine di prescrizione per rinvio del dibattimento disposto su richiesta di uno dei difensori si estende a tutti i coimputati se gli altri difensori non si sono opposti e non hanno chiesto la separazione degli atti: l'opposizione degli altri difensori è quindi decisiva.
- Un rinvio richiesto al fine di riunire procedimenti o per legittimo impedimento di un difensore può produrre effetti di sospensione della prescrizione se dal verbale risulta che gli altri difensori non hanno dato causa al differimento.
- La Corte di Cassazione non è sede di revisione del merito probatorio: le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove sono inammissibili o destinate al rigetto se non indicano specifici vizi di motivazione e norme violate.
- La qualifica di titolare/legale rappresentante e la circostanza che ingenti flussi affluiscano su conti a lui intestati possono integrare un contributo consapevole all'attività illecita anche se l'imputato dichiara di essere mero prestanome; il giudice valuta se il ruolo era minimale o meno per le attenuanti.
- Le circostanze attenuanti (art. 114 e 62-bis c.p.) devono essere provate e motivate: l'esistenza di comportamenti processuali mendaci o di elementi di reticenza può indurre il giudice a non riconoscerle o a non farle prevalere sulle aggravanti.
- Quanto agli aumenti di pena per continuazione, il giudice deve comunque motivare il calcolo complessivo; tuttavia la Corte di Cassazione richiede specificità solo se emerge un vizio di motivazione o di diritto nella determinazione della pena.
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