Sentenza n. 1385/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 1723/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione comunale di approvazione del progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo comunale, nella parte relativa all’abbattimento di quattro platani presenti nella piazza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il comitato aveva impugnato davanti al TAR la deliberazione comunale deducendo plurime violazioni di legge ed eccesso di potere, in particolare difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza, violazione dei protocolli tecnici di riferimento, dell’art. 4 del Regolamento del verde urbano del Comune, degli artt. 9 e 41 Cost. e della legge n. 10/2013, nonché sviamento. Il TAR Toscana aveva dichiarato il ricorso inammissibile. In appello, il comitato ha contestato l’erronea declaratoria di inammissibilità e ha riproposto i motivi di merito non esaminati. Il thema decidendum è stato individuato dal Consiglio di Stato nella legittimazione ad agire del comitato quale ente collettivo non iscritto nell’elenco delle associazioni ambientaliste riconosciute. Il comitato risultava costituito il 16 settembre 2025, una settimana dopo l’adozione della deliberazione impugnata del 9 settembre 2025.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha definito il giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a. Ha respinto l’appello, confermando la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado. Richiamata la disciplina della legittimazione degli enti collettivi e il criterio del doppio binario elaborato dall’Adunanza plenaria n. 6/2020, il Collegio ha affermato che, per le associazioni non riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986, la legittimazione deve essere verificata in concreto e richiede, tra l’altro, il perseguimento non occasionale di finalità di tutela ambientale, un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e il collegamento territoriale con il bene collettivo. Nel caso concreto mancava il requisito della stabilità, poiché il comitato era stato costituito dopo l’adozione dell’atto impugnato e, secondo gli elementi ritualmente acquisiti, al solo scopo di proporre il ricorso. La documentazione prodotta in appello, costituita da screenshot, è stata ritenuta tardiva e comunque inidonea a dimostrare la continuità del comitato, la coincidenza con un diverso soggetto denominato Quartiere Ponchielli, l’attinenza delle attività svolte con la tutela ambientale e la data certa di costituzione. I motivi di merito non sono stati esaminati per la carenza di legittimazione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Consentono, una volta accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, la definizione dell’appello in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata.
Il TAR ha previamente avvisato le parti della possibile definizione della controversia mediante pronuncia di inammissibilità.
intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi
Riconosce la legittimazione delle associazioni ambientaliste individuate secondo l’art. 13 della stessa legge.
Individua le associazioni di protezione ambientale comprese nell’elenco approvato con decreto ministeriale, alle quali spetta la legittimazione ex lege senza necessità di ulteriore verifica.
art. 9 Cost.
È stato invocato dal comitato tra i parametri sostanziali a tutela dell’ambiente, ma non esaminato nel merito per il difetto di legittimazione.
art. 41 Cost.
È stato invocato dal comitato tra i parametri sostanziali del ricorso, ma non esaminato nel merito per il difetto di legittimazione.
È stata invocata quale disciplina di tutela del verde e del patrimonio arboreo, ma il relativo motivo non è stato esaminato per il difetto di legittimazione.
Richiamato indirettamente in relazione al principio elaborato dall’Adunanza plenaria n. 6/2020 sulla legittimazione delle associazioni ambientaliste non riconosciute.
Massime di principio
- Un ente collettivo non riconosciuto ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986 può agire in giudizio per la tutela di interessi ambientali solo se, verificati concretamente dal giudice, persegue statutariamente e in modo non occasionale finalità di tutela ambientale, possiede adeguata rappresentatività e stabilità ed è territorialmente collegato al bene collettivo asseritamente leso.
- La legittimazione ex lege delle associazioni ambientaliste inserite nell’elenco previsto dall’art. 13 della legge n. 349/1986 si distingue dalla legittimazione delle altre associazioni o comitati, che deve essere accertata caso per caso secondo il criterio del doppio binario.
- La costituzione di un comitato successivamente all’adozione dell’atto impugnato, unitamente all’assenza di elementi anteriori certi e riferibili al medesimo soggetto, può escludere il requisito della stabilità e comportare il difetto di legittimazione ad agire.
- La documentazione informale e facilmente manipolabile, quale una serie di screenshot priva di data certa e di chiara riferibilità soggettiva, non è sufficiente a provare la continuità, la rappresentatività, le finalità statutarie o il collegamento territoriale di un ente collettivo.
- Il difetto di legittimazione dell’ente collettivo comporta l’inammissibilità del ricorso e preclude l’esame dei motivi relativi alla legittimità sostanziale dell’atto amministrativo impugnato.
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