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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39248/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Esposito, legittimo detentore di due pistole, era stato posto agli arresti domiciliari il 18/10/2019; al momento dell'esecuzione della misura una pistola era stata ritirata e con decreto prefettizio del 13/11/2019 gli era stato fatto divieto di detenere armi, con obbligo di consegna o cessione entro 150 giorni. Il 02/02/2020 i Carabinieri rinvenivano presso l'abitazione della moglie una delle pistole e la sottoponevano a sequestro. In primo grado Esposito era stato condannato per reati previsti dagli artt. 2, 4 e 7 legge 2/10/1967 n. 895. In appello è stata esclusa la responsabilità per gli artt. 2 e 7 in ragione del fatto che non era scaduto il termine prefettizio, mentre è stata confermata la condanna per il delitto di cui agli artt. 4 e 7 (porto abusivo di arma) ritenendo che il trasferimento della pistola da Senago a Ceglie Messapica e la sua custodia nella cassetta di sicurezza della moglie configurassero "porto" e non mero "trasporto". Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo, soprattutto, l'assenza di elementi che provassero la "pronta disponibilità" dell'arma durante il trasferimento; inoltre ha censurato il rigetto delle attenuanti generiche e la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, soprattutto sul primo motivo. Ha affermato che la distinzione tra porto e trasporto si basa sulla pronta disponibilità dell'arma durante lo spostamento e che la sentenza impugnata non ha compiuto un adeguato accertamento e motivazione su tale elemento essenziale, limitandosi a richiami giurisprudenziali e ad attribuire all'imputato l'onere di provare l'assenza di pronta disponibilità. Per tali ragioni la sentenza della Corte di appello è stata annullata con rinvio al giudice di merito, incaricato di colmare la carenza motivazionale e di valutare i fatti alla luce dei criteri indicati.

Norme richiamate

  • legge 2 ottobre 1967, n. 895

    La Corte richiama la distinzione tra la fattispecie del "porto" (art. 4 in combinato con art. 7, secondo la ricostruzione applicata) e la fattispecie del "trasporto": il reato di porto richiede la pronta disponibilità dell'arma per un uso immediato; il semplice trasferimento dell'arma, senza pronta disponibilità, integra al più la fattispecie del trasporto.

  • T.U.L.P.S. e relativo regolamento

    art. 38 T.U.L.P.S. e art. 58 reg. T.U.L.P.S.

    Richiamate in sentenza come fattispecie diverse (contravvenzionale) connesse alla ripetizione della denuncia di detenzione in caso di trasferimento dell'arma tra competenze territoriali; la Corte osserva che tale ipotesi non era contestata nel caso in esame.

  • decreto prefettizio

    decreto del Prefetto del 13/11/2019 con divieto di detenere armi e termine di 150 giorni per consegna/cessione

    Atto amministrativo che impone all'imputato obblighi di consegna o cessione delle armi; rilevante per la valutazione della responsabilità relativa al possesso nel periodo successivo all'ordinanza, ma non risolve di per sé la qualificazione tra porto e trasporto senza accertamento della pronta disponibilità.

Massime di principio

  • La distinzione tra porto e trasporto di arma si fonda sulla "pronta disponibilità": se l'arma è immediatamente utilizzabile dall'agente si configura il porto, altrimenti il trasporto è la fattispecie applicabile.
  • L'onere della prova circa l'elemento oggettivo essenziale (quale la pronta disponibilità) grava sulla pubblica accusa: il giudice deve motivare esplicitamente i fatti concreti e le circostanze oggettive che permettono di ritenere integrata la pronta disponibilità.
  • La mera circostanza che un'arma sia funzionante o custodita presso una casa di terzi non è di per sé sufficiente a dimostrare la pronta disponibilità; occorrono elementi concreti che indichino la possibilità di impiego immediato da parte dell'imputato durante lo spostamento.
  • Se la motivazione del giudice di merito è carente sull'accertamento di un requisito essenziale del reato, la sentenza può essere annullata con rinvio per consentire un nuovo e completo accertamento probatorio e motivazionale.
  • Le misure amministrative (es. decreto prefettizio con termini per la consegna) influenzano la posizione dell'interessato rispetto alla detenzione delle armi ma non sostituiscono l'accertamento penale degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti per la qualificazione del reato.

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