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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25721/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione del Tribunale di Roma. Il tribunale lo aveva ritenuto responsabile, all'esito di riqualificazione giuridica delle imputazioni formulate ai capi A) e B), del reato di uso di atto falso e di un'ulteriore fattispecie riconducibile alla ricettazione. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inammissibilità dell'appello. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo indeducibile perché non confrontato in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata: il ricorso si limitava a censure astratte e generiche, senza una critica analitica delle ragioni poste a base della declaratoria di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    Richiamato come norma di riqualificazione della prima imputazione, in relazione all'uso di atto falso.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come norma di riqualificazione della seconda imputazione, in relazione a una fattispecie di ricettazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo che censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello deve misurarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; censure meramente astratte o generiche sono indeducibili.
  • La critica alla sentenza impugnata non può limitarsi ad affermazioni di principio, ma deve indicare in modo puntuale gli errori logici o giuridici della decisione oggetto di ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoRicettazioneImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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