Cassazione Penale, Ordinanza n. 17367/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo non deducibili in sede di legittimità le censure che miravano a rivalutare il fatto e la responsabilità già accertati nei gradi di merito. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La doglianza sulla prescrizione è stata assorbita.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo censurando, con il primo e il secondo motivo, l'affermazione di responsabilità penale. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze erano manifestamente infondate e, comunque, non consentite perché riproponevano questioni di merito e di valutazione del fatto già esaminate dai giudici di merito. In particolare, la decisione impugnata aveva valorizzato la protrazione dell'occupazione di un immobile pubblico, desunta dalla condizione abitativa del nucleo familiare, dalla presenza di mobili e suppellettili, nonché la irrilevanza dei certificati di residenza prodotti, redatti quasi quattro anni dopo i fatti e meramente formali, peraltro smentiti dal fatto che gli stessi imputati avevano eletto domicilio presso l'immobile occupato. Il terzo motivo, relativo alla prescrizione del reato, è stato ritenuto assorbito dalla declaratoria di inammissibilità dei motivi sulla responsabilità.
Norme richiamate
non consentiti (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.)
La Corte lo richiama per affermare che in cassazione non possono essere riproposte censure che si risolvono in una diversa lettura del fatto e delle prove, già valutate dai giudici di merito.
Norma implicita nel dispositivo di condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili motivi che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e del fatto già compiuta dai giudici di merito.
- La contestazione della responsabilità è inammissibile quando si limita a riproporre argomenti già disattesi con motivazione congrua e aderente agli elementi di prova valorizzati in sentenza impugnata.
- La documentazione formale, se sopravvenuta e non coerente con i dati fattuali accertati, può essere legittimamente ritenuta irrilevante ai fini della prova della situazione sostanziale contestata.
- Quando i motivi relativi all'affermazione di responsabilità sono dichiarati inammissibili, la censura sulla prescrizione resta assorbita se non autonomamente scrutinabile nel merito della decisione di legittimità.
Come è indicizzato
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