Ordinanza n. 1830/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, n. 1029/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, n. 1029/2023
Esito
La controversia
AGEA ha proposto appello contro la sentenza del TAR Piemonte n. 1029/2023. Nel corso del giudizio d'appello, la Sezione, con precedente ordinanza istruttoria, ha disposto l'acquisizione di due documenti indicati nell'atto di appello: i dati relativi all'accertamento delle iscrizioni a ruolo del 2007 e la raccomandata inviata da AGEA al produttore per comunicare il prelievo supplementare relativo alla campagna 2006/2007. AGEA ha depositato la documentazione soltanto il 23 febbraio 2026, a ridosso dell'udienza pubblica del 26 febbraio 2026. La difesa dell'appellato ha chiesto il rinvio della discussione per poter esaminare i documenti e controdedurre.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti eccezionali ragioni per disporre il rinvio ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., in considerazione del deposito tardivo della documentazione istruttoria e della necessità di consentire alla parte appellata di esaminarla e svolgere le proprie controdeduzioni. Non è stata definita la fondatezza dell'appello né è stata assunta alcuna decisione sulla sentenza di primo grado. La discussione nel merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 10 dicembre 2026.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base dell'istanza dell'appellante per l'acquisizione di documenti in appello.
La disposizione è richiamata quale fondamento dei poteri istruttori officiosi esercitati dal giudice.
Consente il rinvio della causa quando ricorrono eccezionali ragioni; nel caso concreto il rinvio è stato disposto per permettere all'appellato di esaminare la documentazione depositata tardivamente e controdedurre.
Massime di principio
- Il deposito tardivo di documentazione acquisita in esecuzione di un ordine istruttorio può integrare un'eccezionale ragione idonea a giustificare il rinvio della discussione, quando occorra garantire alla controparte un tempo effettivo per esaminare gli atti e formulare controdeduzioni.
- Anche quando l'acquisizione documentale sia stata disposta su istanza di parte ai sensi dell'art. 104 c.p.a., il giudice d'appello può esercitare officiosamente i propri poteri istruttori ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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