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Sentenza

Sentenza n. 1293/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del sollecito di pagamento n. 071 2024 9040875218000, con il quale la Agenzia delle Entrate-Riscossione ha intimato il pagamento della somma di € 239.774,53, richiamando a fondamento le seguenti cartelle: n. 071 2020 0097465287 notificata 16/08/22n. 071 20220125575921 notificata 23/05/23 n. 071 20230071612044 notificata l’8/11/23; di ogni ulteriore atto, presupposto e/o conseguente, se ed in quanto lesivo dei diritti della ricorrente, ivi comprese le cartelle richiamate; e per il riconoscimento della inesistenza del debito per carenza assoluta dei presupposti nonché per la omessa notifica degli atti presupposti.

Giustizia amministrativa202503266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sollecito di pagamento per € 239.774,53 fondato su tre cartelle relative all'occupazione sine titulo di un'unità immobiliare appartenente a un compendio statale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento deducendo la nullità dell'atto e delle cartelle richiamate, per omessa notifica e irregolarità degli atti presupposti, nonché l'inesistenza del debito per carenza dei presupposti e la sopravvenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3 l. n. 335/1995. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, chiedendo comunque il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. Ai fini del riparto, il giudice ha individuato il petitum sostanziale sulla base della causa petendi e dell'intrinseca natura della posizione dedotta, indipendentemente dalla prospettazione delle parti. Le censure miravano a contestare l'esistenza del diritto dell'amministrazione alla riscossione delle somme e la validità delle cartelle poste a fondamento del sollecito; esse riguardavano quindi direttamente la sfera patrimoniale del ricorrente e una pretesa creditoria priva, secondo la prospettazione, dei necessari presupposti. Il giudice ha osservato che anche per gli atti di riscossione coattiva di entrate tributarie spettano alla giurisdizione ordinaria le questioni concernenti la legittimità formale dell'atto esecutivo e i fatti sostanziali incidenti sulla pretesa, mentre nel caso concreto si trattava, a fortiori, di somme non tributarie dovute per occupazione sine titulo di un bene pubblico. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme eventuali preclusioni e decadenze. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 335/1995

    prescrizione quinquennale

    Norma invocata dal ricorrente per sostenere la prescrizione del credito; il TAR non ha deciso nel merito tale questione per difetto di giurisdizione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda

    Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario competente, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base al petitum sostanziale, individuato soprattutto attraverso la causa petendi e l'intrinseca natura della posizione giuridica dedotta, senza attribuire rilievo decisivo alla qualificazione formale prospettata dalle parti.
  • Le controversie relative alla pretesa patrimoniale di riscossione di somme e alla validità dei titoli esecutivi posti a fondamento del sollecito appartengono alla giurisdizione ordinaria quando mirano a contestare l'esistenza del diritto di credito, i presupposti sostanziali della pretesa o la legittimità formale dell'atto esecutivo.
  • La giurisdizione sulle controversie concernenti somme dovute per occupazione sine titulo di un bene pubblico spetta al giudice ordinario quando la domanda incide direttamente sull'esistenza e sull'esigibilità della pretesa patrimoniale, anche se l'atto di riscossione è adottato da un'amministrazione o da un agente pubblico.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda, salve le preclusioni e decadenze maturate.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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