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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14350/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che le doglianze non superavano il vaglio di ammissibilità per reiterazione di motivi già esaminati, manifesta infondatezza e novità della censura sulle pene accessorie in sede di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta. Il ricorso articolava quattro motivi: con i primi due deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sulla asserita erronea applicazione della disciplina della prescrizione; con il terzo contestava il trattamento sanzionatorio; con il quarto censurava la determinazione della durata delle pene accessorie. La Corte ha ritenuto i primi due motivi non deducibili perché meramente reiterativi di censure già prospettate in appello e già disattese con motivazione logica, rispetto alla quale la difesa non si confrontava; il terzo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la pena era stata determinata nel minimo edittale e quindi richiedeva una motivazione meno intensa; il quarto è stato dichiarato non deducibile in cassazione perché riguardava una questione non devoluta con i motivi di appello, essendo insufficiente una generica prospettazione poi specificata solo nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non ne discute il contenuto sostanziale, ma si limita a rilevare che la censura sull'elemento soggettivo non era ammissibile perché reiterativa di doglianze già respinte.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente dal sindacato sui motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte applica i limiti di deducibilità in cassazione, escludendo i motivi meramente ripetitivi, manifestamente infondati o nuovi rispetto all'appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione pedissequa di censure già formulate in appello e già disattese con motivazione logica dalla sentenza di merito, quando il ricorso non si confronti specificamente con tale motivazione.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è scrutinata alla luce dell'effettivo scostamento della pena dal minimo edittale: quanto più la pena è vicina al minimo, tanto più contenuto è l'onere motivazionale del giudice.
  • Le doglianze concernenti la durata delle pene accessorie non sono proponibili per la prima volta in cassazione se non risultano specificamente devolute con i motivi di appello; la generica menzione in appello non basta se la questione viene solo successivamente dettagliata nel ricorso.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula motivi reiterativi, manifestamente infondati e motivi nuovi non devoluti nei precedenti gradi, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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