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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38969/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto della Corte d'appello che aveva rigettato la sua opposizione al decreto monitorio con cui, in sede di equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile, era stata riconosciuta una somma a suo favore dal Ministero della giustizia. Il ricorso, tuttavia, non conteneva una sintetica esposizione dei fatti di causa: dopo le intestazioni, si limitava a riprodurre integralmente e nell'ordine gli atti e i provvedimenti di merito, per poi esporre i motivi di ricorso. La Corte ha ritenuto tale modalità non conforme all'art. 366, n. 3, c.p.c., perché la pedissequa trascrizione degli atti non sostituisce il requisito della sommaria e chiara narrazione della vicenda processuale, rimettendo indebitamente alla Corte la selezione dei fatti rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero della giustizia, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese anticipate a debito. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la sintetica esposizione dei fatti di causa; la riproduzione integrale degli atti processuali non soddisfa tale requisito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    La norma ha inserito nel D.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater dell'art. 13, applicabile ratione temporis al ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'art. 366, n. 3, c.p.c. richiede una esposizione sommaria e chiara dei fatti di causa; non è sufficiente la mera trascrizione integrale degli atti del giudizio di merito.
  • La riproduzione pedissequa dell'intero contenuto degli atti processuali è superflua e non consente di individuare con immediatezza i fatti rilevanti per la comprensione dei motivi di ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese di legittimità e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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