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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25036/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Matera che ha confermato la condanna per il delitto di minacce nei confronti della parte civile FILIPPO D'ANZI e ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale. Il ricorso si fonda su due motivi: (1) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. relativa alla valutazione della prova testimoniale e carenza di motivazione, lamentando che nessun teste (in particolare Stoenciu) avrebbe udito la frase ritenuta minacciosa, ossia "vado a prendere il fucile", e che quindi la condanna si sarebbe basata unicamente sulla dichiarazione della persona offesa; (2) violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. per presunta pronuncia ultra petitum del giudice d'appello che, in assenza di appello della parte civile, avrebbe quantificato il risarcimento non liquidato in primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile il sindacato sulla valutazione della prova testimoniale, ricordando che la Cassazione non può rivedere la valutazione di merito e che il Tribunale di Matera aveva adeguatamente motivato la credibilità della parte civile (assenza di contraddizioni, lacune, incertezze). Quanto al fatto che il teste Stoenciu non avesse udito la frase, la Corte ha ritenuto che ciò non basti a escludere la pronuncia della frase medesima né a giustificare un controllo di merito da parte della Cassazione. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato: la sentenza di primo grado aveva già condannato genericamente al risarcimento del danno e l'appello del PERSIA aveva devoluto al giudice d'appello anche il capo relativo alla responsabilità e, quindi, alla quantificazione del danno; inoltre la giurisprudenza ammette la liquidazione del danno da parte del giudice penale anche ove la costituzione di parte civile non specifichi il petitum o richieda la riserva al giudice civile.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La disposizione sulla valutazione della prova testimoniale è stata richiamata per sottolineare che il sindacato in Cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico e non all'adeguatezza o alla riconsiderazione delle valutazioni di merito sulla credibilità dei testi.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    La norma contro le decisioni ultra petitum è stata esaminata e la Corte ha ritenuto che non sia stata violata: la condanna generica in primo grado e l'appello del PERSIA hanno devoluto la questione della responsabilità e della liquidazione del danno al giudice di secondo grado.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite procedurale per la riproduzione dei motivi in cassazione (termine e limiti di cui all'art. 173 disp. att.), rispetto ai quali il ricorso è stato esaminato entro i limiti prescritti.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende a motivo dell'inammissibilità del ricorso e della colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione.

  • art. 78 cod. proc. pen.

    Richiamata la regola per cui la dichiarazione di costituzione di parte civile non richiede l'indicazione formale del petitum: la domanda di risarcimento è insita nella costituzione stessa, per cui il giudice penale può liquidare anche danni non espressamente dettagliati.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito della credibilità delle prove: il sindacato è limitato a verificare la presenza di un'articolata motivazione logica.
  • L'assenza di una testimonianza diretta su una specifica frase non impedisce, di per sé, la ritenuta della sua pronuncia se il giudice di merito ritiene attendibile il complesso delle dichiarazioni e delle emergenze probatorie.
  • Se la sentenza di primo grado contiene una condanna generica al risarcimento del danno, la questione della quantificazione può essere devoluta al giudice d'appello anche in assenza di appello della parte civile; non si configura necessariamente ultrapetizione.
  • Nella materia penale la domanda risarcitoria della parte civile è connessa al procedimento principale e soggetta a regole diverse rispetto al civile: la causa petendi deve emergere, ma il petitum può essere considerato insito nella costituzione di parte civile.
  • Il giudice penale può provvedere alla liquidazione immediata del danno anche quando la parte civile non abbia dettagliato il petitum o abbia chiesto la riserva al giudice civile, secondo la giurisprudenza consolidata.
  • La proposizione di ricorso in Cassazione che sia manifestamente priva di fondamento può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme a titolo riparatorio (es. Cassa delle ammende).

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