Ordinanza n. 351/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia in data 2 dicembre 2025, prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Tra i motivi ha dedotto il difetto di istruttoria, contestando l'affermazione amministrativa secondo cui il reddito aziendale della società datrice di lavoro sarebbe stato insufficiente a sostenere i costi dell'assunzione, in quanto il reddito imponibile o il fatturato avrebbe dovuto essere non inferiore a 30.000 euro annui. La difesa ha sostenuto che l'amministrazione non avrebbe svolto una valutazione concreta dell'effettiva capacità della società di sostenere l'assunzione del singolo lavoratore, limitandosi a una valutazione generale riferita a numerose domande contestuali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso cautelare assistito da fumus boni iuris, nei limiti della censura relativa al difetto di istruttoria. Da una prima analisi del bilancio della società datrice di lavoro relativo all'esercizio 2024 sono emersi ricavi e utile netto apparentemente compatibili con l'assunzione di ulteriori lavoratori. Il giudice ha quindi ritenuto carente una valutazione concreta e individualizzata della capacità economico-finanziaria della società e ha imposto all'amministrazione il riesame dell'istanza, sostituendo la valutazione generale sull'incapacità reddituale con un esame caso per caso, fondato sui dati di bilancio. Quanto al periculum in mora, ha rilevato il grave e irreparabile pregiudizio derivante dal rischio di definitivo allontanamento dal territorio nazionale, dopo l'ingresso legittimo con visto per motivi di lavoro. La domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame; la trattazione dell'incidente cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 novembre 2026.
Norme richiamate
Disciplina i presupposti e la concessione della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla normativa nazionale a tutela dei dati personali del ricorrente.
Massime di principio
- Quando la legittimità di una revoca del nulla osta al lavoro subordinato dipende dalla capacità reddituale della società datrice di lavoro, l'amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata della capacità dell'impresa di sostenere l'assunzione del singolo lavoratore, senza limitarsi a una valutazione generale riferita cumulativamente a più domande.
- La valutazione della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro deve essere solidamente ancorata ai dati contabili disponibili, inclusi i ricavi e l'utile netto risultanti dal bilancio, e deve confrontare tali dati con il costo dell'assunzione considerata.
- In sede cautelare, il rischio di definitivo allontanamento dal territorio nazionale di uno straniero legittimamente entrato con visto per motivi di lavoro integra un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora.
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