Cassazione Penale, Ordinanza n. 04634/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva negato l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Dal testo emerge che il giudice di merito aveva fondato il diniego su una pluralità di elementi negativi: relazione UEPE, infrazioni disciplinari in carcere, condotte violente durante la detenzione, diverse denunce e interruzione del programma di recupero presso il SerD territoriale. Il ricorso si è limitato a contestare tali valutazioni di fatto, prospettando una lettura diversa e frammentaria degli elementi considerati dal tribunale, senza individuare specifiche fratture logiche o vizi giuridici della motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza avesse svolto un giudizio prognostico coerente e logicamente motivato sull'idoneità della misura alternativa, valorizzando correttamente le fonti di conoscenza rilevanti per l'affidamento in prova. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione, subordinata a un giudizio prognostico favorevole sulla risocializzazione e sulla prevenzione della recidiva.
art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
richiamato come parametro normativo delle ipotesi di detenzione domiciliare, misura più contenitiva cui può accedersi quando non risulti adeguato il presupposto dell'emenda richiesto per l'affidamento in prova.
Cassa delle ammende
è stata disposta la condanna al versamento di euro 3.000 in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio del tribunale di sorveglianza deve fondarsi su una valutazione complessiva della personalità del condannato, che consideri non solo il reato e i precedenti, ma anche la condotta successiva, quella intramuraria e gli esiti dell'osservazione socio-familiare.
- La gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di colpevolezza non sono, da soli, elementi automaticamente ostativi all'affidamento in prova; in positivo non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che il processo critico risulti avviato.
- Il giudizio prognostico sulle misure alternative è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata, logica ed esaustiva rispetto agli elementi valutati.
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura del compendio fattuale o una confutazione parcellizzata degli elementi valorizzati dal giudice di sorveglianza, occorrendo invece denunciare specifiche fratture logiche della motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risultano elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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