Cassazione Penale, Ordinanza n. 04415/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza dell'interessato volta a ottenere l'affidamento in prova e la detenzione domiciliare. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte rileva però che il ricorso non censura in modo specifico il provvedimento impugnato: si limita a enunciare principi di diritto non riferiti al caso concreto e non indica gli elementi posti a base delle doglianze. Mancando la specificità dei motivi richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene censure specifiche su punti determinati della decisione impugnata e non indica gli elementi posti a fondamento delle doglianze.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per la necessità di valutare i profili di colpa del ricorrente ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario il requisito della specificità dei motivi: le censure devono essere dirette contro punti determinati della decisione impugnata e devono indicare gli elementi fattuali e giuridici su cui si fondano.
- È inammissibile il ricorso che si limiti ad affermazioni astratte o alla mera enunciazione di principi di diritto non calati nel caso concreto, senza confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ravvisa colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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