Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16055/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta all'imputato in conformità al trattamento sanzionatorio concordato tra le parti. L'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo l'assenza di motivazione sulla legalità della pena concordata e sostenendo che la motivazione sul punto fosse solo apparente. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che con il ricorso ex art. 599-bis l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e aveva concordato la pena; ne derivava una implicita rinuncia anche alla censura proposta in sede di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato il regime dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., che prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p., salvo ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza di appello resa ex art. 599-bis c.p.p. Ha rilevato che la scelta di concordare in appello il trattamento sanzionatorio, con rinuncia ai motivi di responsabilità, impedisce di riproporre in cassazione doglianze sulla legalità della pena concordata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi

    La norma consente l'accordo sui motivi di appello e, quando l'accordo incide sulla pena, richiede l'indicazione congiunta della pena concordata; la scelta di questo rito implica rinuncia ai motivi non coltivati.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

    Contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione ordinario è inammissibile; resta esperibile soltanto il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.

  • art. 625-bis c.p.p.

    contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario

    La sentenza precisa che, contro la declaratoria di inammissibilità relativa alla decisione ex art. 599-bis c.p.p., il rimedio è quello straordinario di correzione dell'errore materiale o di fatto, nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689

    pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689

    È richiamata come disciplina delle pene sostitutive che possono essere oggetto di concordato quando i motivi di appello comportino una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva.

Massime di principio

  • La sentenza pronunciata in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., quando sia frutto di un accordo sui motivi e sul trattamento sanzionatorio, non è impugnabile con ricorso per cassazione ordinario, salvo il diverso rimedio straordinario previsto dalla legge.
  • La rinuncia in appello ai motivi di gravame sulla responsabilità, accompagnata dal concordato sulla pena, comporta una preclusione a riproporre in cassazione censure inerenti alla legalità o alla motivazione della pena concordata, se tali doglianze contrastano con l'accordo raggiunto.
  • L'inammissibilità del ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. opera direttamente in sede di legittimità e comporta, oltre alla declaratoria di rito, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.