Sentenza del 04/01/2021 n. 21 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria collegata a sette cartelle esattoriali (IRPEF, IVA, IRAP per gli anni 1994, 1996, 1997, 1998, 2000). Il ricorrente deduceva la nullità/illegittimità della comunicazione per intervenuta prescrizione dei crediti sulla base del termine quinquennale previsto dall'art. 20 D.Lgs. 472/1997 (in particolare per le sanzioni) e lamentava inoltre la mancata notifica di quattro delle sette cartelle prodromiche. Equitalia ed Agenzia contestavano la prescrizione, deducendo la definitività del ruolo (notifica dell'intimazione il 2/7/2005 e pignoramento mobiliare il 16/9/2005 con consegna del verbale) e quindi l'applicabilità della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; Equitalia sosteneva inoltre che la prescrizione decennale si applica anche alle sanzioni.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello del contribuente e confermato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza di legittimità recentemente consolidata (in particolare l'ordinanza della Sez. 6 della Cassazione Civile n. 24106/2019), si applica il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. al potere di riscossione fiscale; le sanzioni sono comprese nell'unico credito formato dalla cartella esattoriale e seguono quindi lo stesso termine decennale. Considerata l'evoluzione giurisprudenziale e il fatto che l'orientamento decisorio citato è intervenuto dopo la proposizione dell'appello, la Commissione ha compensato le spese tra le parti.
Norme richiamate
Il contribuente richiamava il comma che prevede il termine quinquennale per alcune azioni sanzionatorie; tuttavia la Commissione ha ritenuto che tale termine non impedisca l'applicazione del termine decennale di prescrizione del potere di riscossione quando il ruolo è divenuto definitivo.
D. Lgs. n. 112/1999, art. 20, comma 6
Norma richiamata come regola di salvaguardia che consente all'ente creditore, entro il termine di prescrizione decennale, di riaffidare in riscossione somme individuando nuovi beni o azioni esecutive; la Commissione ha interpretato la norma come applicabile anche alle sanzioni, integrandole nell'unico credito recuperabile.
Articolo che fissa il termine di prescrizione decennale dei diritti che derivano da sentenze esecutive o da titoli esecutivi; la Commissione e la giurisprudenza di legittimità hanno interpretato il potere di riscossione tributaria alla stregua di un credito soggetto alla prescrizione decennale una volta che il ruolo è definitivo.
Cass. Civ., ord. Sez. 6 n. 24106/2019
Decisione parallela richiamata dalla Commissione che conferma l'orientamento sulla prescrizione decennale del potere di riscossione fiscale e sull'unitarietà del credito comprensivo di tributi e sanzioni.
Cass. Civ. n. 11749/2015
Giurisprudenza citata dalla concessionaria a supporto dell'applicabilità del termine decennale anche alle sanzioni collegate al ruolo divenuto definitivo.
Sezioni Unite Cassazione n. 25790/2009
Decisione richiamata dal ricorrente a sostegno del termine quinquennale; la Commissione tuttavia ritiene che l'orientamento successivo della giurisprudenza suprema (es. ord. 24106/2019) abbia confermato l'applicabilità del termine decennale alla riscossione.
Sentenza CTR Veneto n. 1321/2018
Decisione di merito favorevole alla tesi del contribuente (quinquennale) citata in memoria, ma la Commissione ha ritenuto prevalente l'orientamento di legittimità citato in favore della prescrizione decennale.
Massime di principio
- Quando il ruolo esattoriale diventa definitivo (es. per mancata impugnazione della cartella, per intimazione notificata e successivi atti esecutivi) il potere di riscossione fiscale è soggetto al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
- Le sanzioni amministrative/tributarie liquide in cartella, unitamente alle imposte e agli altri accessori, formano un unico credito ai fini della riscossione e seguono il medesimo termine di prescrizione applicabile al ruolo definitivo.
- Per contestare la prescrizione conviene provare la mancata notificazione delle cartelle prodromiche o allegare elementi che dimostrino la non definitività del ruolo (impugnazioni tempestive, anomalie nelle notifiche, etc.).
- La giurisprudenza costituisce fattore determinante: orientamenti contrastanti possono produrre esiti diversi nel tempo; è necessario verificare la giurisprudenza di legittimità più recente al momento del giudizio.
- Se l'orientamento giurisprudenziale si evolve dopo la proposizione dell'appello, i giudici possono valutare la compensazione delle spese in considerazione della novità e dell'instabilità del diritto applicabile.
- In presenza di atti esecutivi concreti (pignoramento, verbali di consegna) è più difficile sostenere la prescrizione breve; tali atti costituiscono indizi forti della definitività del ruolo e della prosecuzione del termine decennale.
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