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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22764/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un imprenditore contro un Comune, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'ingiusto ritardo nella regolarizzazione delle aree da assegnare all'impresa per la realizzazione di un programma di edilizia economica agevolata e convenzionata. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda da parte del Tribunale. In cassazione il ricorrente articola sette motivi: 1) deduce la violazione dell'obbligo di astensione del consigliere relatore, che avrebbe partecipato al primo grado; 2) lamenta la violazione del contraddittorio per essere stata la causa decisa anche su questioni tecniche non previamente sottoposte alle parti; 3) denuncia ultrapetizione e difetto di motivazione sul rigetto della censura relativa all'ampliamento d'ufficio del thema decidendum e probandum; 4) contesta la valutazione delle risultanze istruttorie, l'ultrapetizione e l'asserita esorbitanza della CTU rispetto al mandato; 5) censura il rigetto della doglianza sull'omessa pronuncia circa la revoca dell'ordinanza istruttoria e il supplemento di perizia; 6) ripropone la contestazione sulla CTU, sul supplemento peritale e sul preteso sconfinamento del giudice oltre il thema fissato dalle parti; 7) lamenta l'inammissibilità, affermata dalla Corte territoriale, della querela di falso avverso il verbale di udienza di primo grado con cui la causa era stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c., chiedendo in cassazione di poter incidere su tale verbale. Nel ricorso era anche menzionato un ulteriore motivo, ma non sviluppato in modo autonomo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva negato il risarcimento del danno. Ha ritenuto infondato il motivo sull'astensione del giudice di appello, perché la ricusazione non era stata proposta tempestivamente e, comunque, la partecipazione alla sola istruttoria di primo grado non determina incompatibilità in appello. Ha dichiarato in parte infondati e in parte inammissibili i motivi relativi al contraddittorio, all'ultrapetizione e alla CTU, osservando che il thema decidendum comprende anche eccezioni e difese del convenuto, che la consulenza tecnica è mezzo di ausilio del giudice, che eventuali sconfinamenti nel mandato non rilevano se le indagini restano attinenti al tema controverso e che l'omessa pronuncia non è configurabile per mere istanze istruttorie. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulla revoca dell'ordinanza istruttoria, perché la parte non aveva reiterato l'istanza in sede di precisazione delle conclusioni. Infine ha giudicato inammissibile la doglianza sulla querela di falso, perché in cassazione non può proporsi querela di falso avverso un verbale di udienza del giudizio di merito, documento che va eventualmente contestato nei modi propri e, se del caso, con revocazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.c.

    il motivo di astensione del giudice non può essere fatto valere in cassazione se non è stato tempestivamente dedotto con istanza di ricusazione; inoltre la partecipazione alla sola attività istruttoria di primo grado non integra, di per sé, incompatibilità in appello.

  • art. 52 c.p.c.

    la ricusazione è il rimedio processuale che deve essere attivato tempestivamente per far valere il motivo di astensione.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia riguarda domande, eccezioni e assunti che richiedano una decisione di merito, non le mere istanze istruttorie.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    la doglianza di motivazione è scrutinata nei limiti dell'omesso esame o della motivazione mancante/apparente, non per contestare la rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare ampliamenti del thema probandum e difetti di contraddittorio; la Corte ribadisce che il thema comprende anche le difese del convenuto.

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato in relazione alle preclusioni istruttorie, ma la CTU è considerata mezzo di ricerca della prova e non prova soggetta alle medesime preclusioni.

  • art. 177 c.p.c.

    il provvedimento con cui il giudice dispone una rinnovazione o un supplemento di indagini tecniche è esercizio di potere discrezionale revocabile e non sindacabile in cassazione se congruamente motivato.

  • art. 221 c.p.c.

    la querela di falso deve essere proposta secondo il rito proprio; non è proponibile in cassazione contro un verbale di udienza del giudizio di merito.

  • art. 281 sexies c.p.c.

    la decisione orale con precisazione delle conclusioni è richiamata per escludere rilevanza della contestazione sul contenuto del verbale di udienza, una volta formato l'atto del cancelliere e del giudice.

  • art. 372 c.p.c.

    in cassazione sono producibili solo i documenti ammessi dalla norma, e la querela di falso può riguardare solo atti del procedimento di legittimità o documenti producibili in tale sede.

  • art. 395, primo comma, n. 2, c.p.c.

    la falsità di atti del giudizio di merito, se accertata, è deducibile eventualmente con revocazione, non con querela di falso proposta in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    sono i parametri di ricorso invocati per denunciare violazioni di legge, nullità processuali e omesso esame; la Corte ne esclude la fondatezza o l'ammissibilità nei singoli motivi.

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    la censura è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 115 c.p.c.

    il travisamento della prova è censurabile solo se il giudice ha erroneamente percepito il contenuto oggettivo del mezzo istruttorio, non quando ne ha semplicemente dato una valutazione difforme.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione del materiale probatorio è rimessa al giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa lettura in sede di legittimità.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione e al giusto processo, ma la Corte nega che i vizi dedotti integrino violazione costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    invocato per lamentare lesione del contraddittorio, ma la Corte non ravvisa alcuna nullità della decisione di merito.

Massime di principio

  • Il motivo di astensione del giudice deve essere fatto valere tempestivamente con ricusazione; se la parte non attiva il rimedio previsto, non può poi dedurre la relativa incompatibilità come causa di nullità in appello o in cassazione.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo di ricerca della prova che il giudice può disporre anche d'ufficio; l'eventuale ampliamento delle indagini non è sindacabile in cassazione se le risposte restano pertinenti all'oggetto del giudizio e la motivazione è congrua.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda solo domande, eccezioni o questioni che richiedano una statuizione decisoria, non le semplici istanze istruttorie o la richiesta di ammissione/rinnovazione di una CTU.
  • Le contestazioni sulla valutazione delle prove e sulle risultanze istruttorie non possono essere trasformate in un riesame del merito in sede di legittimità; il travisamento della prova è deducibile solo quando il giudice abbia erroneamente percepito il contenuto oggettivo del documento o della prova e l'errore sia decisivo.
  • La parte che abbia visto respingere istanze istruttorie deve reiterarle espressamente in sede di precisazione delle conclusioni; il generico richiamo agli atti precedenti non basta, e l'omissione equivale a rinuncia tacita.
  • La querela di falso non è proponibile in cassazione contro atti del giudizio di merito, come i verbali di udienza; l'eventuale falsità di tali atti va fatta valere con gli strumenti processuali propri e, se del caso, in revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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